Cassazione Civile, Ordinanza n. 25994/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in nome collettivo, di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 notificato per il mancato pagamento di 44 cartelle. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente e rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo, tra l'altro, che il ricorso introduttivo fosse stato regolarmente notificato e che la questione sulla validità del pignoramento per omessa notifica della cartella rientrasse nella competenza del giudice tributario. In cassazione l'Agenzia deduce un solo motivo: violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, assumendo che l'atto depositato in giudizio non fosse conforme a quello effettivamente notificato alla controparte. La Corte, prima di esaminare il motivo, affronta il tema della corretta notificazione del ricorso per cassazione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e richiama il regime dell'ultrattività del mandato e l'art. 28, comma 4, nel settore tributario. Poi accerta in concreto che la raccomandata indicata come notifica del ricorso non riguardava il ricorso della società, ma un diverso ricorso proposto da uno dei soci in proprio; da ciò desume la difformità tra atto depositato e atto notificato e la conseguente inammissibilità originaria del ricorso tributario.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando che il ricorso introduttivo della contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché l'atto depositato non era conforme a quello notificato alla controparte. Per effetto di tale inammissibilità originaria, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché il processo di primo grado non poteva essere proseguito. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale base del pignoramento presso terzi impugnato in origine
la difformità effettiva tra atto depositato e atto notificato determina l'inammissibilità del ricorso; la mancanza di attestazione della conformità rileva come causa di inammissibilità quando la controparte è rimasta contumace; l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado
richiamato come norma che estende in appello la disciplina dell'art. 22
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per il vizio processuale dedotto
consente la notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte colpita da evento interruttivo, secondo la regola dell'ultrattività del mandato
richiamato per gli eventi interruttivi rilevanti nel processo
la mancata dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo mantiene operante, nei limiti indicati, la rappresentanza del difensore
richiamato per la proposta del relatore e il contraddittorio in camera di consiglio
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 discende dalla concreta difformità tra l'atto notificato alla controparte e l'atto depositato, non dalla mera mancanza formale dell'attestazione di conformità, salvo il caso in cui il destinatario sia rimasto contumace, nel quale l'omissione dell'attestazione è di per sé rilevante.
- L'inammissibilità del ricorso tributario per difformità tra atto notificato e atto depositato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è sanata dalla successiva costituzione del resistente.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un evento estintivo che incide sulla capacità processuale; tuttavia, nel settore tributario l'art. 28, comma 4, differisce per un certo periodo gli effetti estintivi ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e dei relativi giudizi.
- Dopo la cancellazione di una società di persone, se nel giudizio precedente non opera l'ultrattività del mandato per mancata costituzione della società a mezzo procuratore nei modi previsti, l'impugnazione deve essere indirizzata ai soci quali successori processuali sostanziali della società estinta.
- Quando il giudice di legittimità accerta che il processo di primo grado non poteva essere proseguito per una causa di inammissibilità originaria del ricorso, la cassazione avviene senza rinvio.
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