Cassazione Civile, Ordinanza n. 11147/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'escussione, da parte dell'Amministrazione, di una polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazioni a garanzia delle obbligazioni assunte da una società aggiudicataria di una concessione per una sala Bingo. L'Amministrazione aveva emesso ordinanza-ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 per il pagamento di una somma pari a euro 516.459,90, ritenendo integrato l'inadempimento della concessionaria. La compagnia garante aveva proposto opposizione, poi rigettata in appello. In cassazione deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la garanzia come contratto autonomo di garanzia, trascurando il contenuto effettivo del testo contrattuale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme in tema di garanzie e risoluzione del contratto, sostenendo che l'incameramento della cauzione fosse stato ritenuto automatico senza verificare se fosse giustificato dal danno effettivamente subito dall'Amministrazione; 3) violazione degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1375 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato i principi sull'ingiunzione amministrativa e sull'onere probatorio, nonché sulla exceptio doli e sulla buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, pur formalmente formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione del contratto e della qualificazione della garanzia, attività riservate al giudice di merito, che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato richiamando le clausole contrattuali e la natura di garanzia a prima richiesta senza facoltà di opporre eccezioni. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910 per un credito di diritto privato, la pubblica amministrazione assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della pretesa; ha inoltre ribadito che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, né fondare l'exceptio doli su circostanze che appartengono al rapporto sottostante. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure sull'interpretazione del contratto sono state respinte perché l'interpretazione della volontà contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di sussunzione.
La ricorrente lo invocava per contestare la qualificazione del contratto, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa lettura del materiale negoziale.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 la pubblica amministrazione che agisce per il credito ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa; l'opponente deve provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Le norme sono richiamate dalla ricorrente per sostenere l'esigenza di verificare il danno prima dell'incameramento della garanzia, ma la Corte ha escluso che esse incidano sulla natura e sull'operatività della garanzia autonoma esaminata nel giudizio.
art. 2 R.D. n. 639/1910
Richiamato in relazione all'ingiunzione amministrativa emessa per il pagamento richiesto dall'Amministrazione.
art. 3 R.D. n. 639/1910
Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, la P.A. conserva solo il vantaggio nella formazione unilaterale del titolo, ma non beneficia di una presunzione di verità nella fase contenziosa.
L'eccezione di dolo e la buona fede non consentono al garante di opporre questioni inerenti al rapporto principale, se incompatibili con la struttura del contratto autonomo di garanzia.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale ai sensi di tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e la sua qualificazione giuridica sono, di regola, accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per vizio motivazionale nei limiti consentiti o per errore di sussunzione, non per ottenere una nuova lettura del testo negoziale.
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore eccezioni attinenti al rapporto principale; la funzione di garanzia a prima richiesta comporta l'inopponibilità delle eccezioni di merito proprie del rapporto sottostante.
- L'exceptio doli generalis è configurabile solo in presenza di condotta abusiva o fraudolenta del creditore e non può essere usata per reintrodurre eccezioni di merito che il garante non è legittimato a far valere nel rapporto autonomo.
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, quando il credito azionato dalla pubblica amministrazione è riconducibile a rapporti di diritto privato, l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa come attrice sostanziale, mentre l'opponente deve allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- La mera natura di titolo esecutivo dell'ingiunzione amministrativa non comporta una presunzione di verità nel successivo giudizio di opposizione, nel quale la pretesa va valutata secondo le ordinarie regole probatorie.
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