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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25742/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di esecuzione, il condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra sei precedenti condanne, sostenendo che i fatti, pur distanti nel tempo, sarebbero espressione di un unico disegno criminoso. La Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendola manifestamente infondata perché riferita a delitti eterogenei, commessi in un arco temporale molto ampio e privi di elementi sintomatici di una preventiva programmazione unitaria. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. La difesa contestava che il giudice dell'esecuzione avesse trascurato la natura sostanzialmente omogenea delle condotte, tutte ricondotte a vicende di furti, ricettazioni e riciclaggi di autovetture e pezzi di ricambio, svolte nello stesso contesto criminologico; allegava inoltre che alcuni episodi erano tra loro temporalmente ravvicinati e che in altri procedimenti la continuazione era già stata riconosciuta in cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso, valorizzando soprattutto l'ampiezza del lasso temporale tra i fatti (dal 2003 al 2022) e l'eterogeneità delle fattispecie coinvolte. Ha affermato che, in tema di continuazione, l'apprezzamento del giudice di merito è sindacabile solo se sorretto da motivazione logicamente adeguata o se si discosti dai principi consolidati; nel caso concreto la motivazione, pur sintetica, è stata giudicata immune da vizi rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; la sua esistenza è questione di fatto rimessa al giudice di merito e va desunta da indici sintomatici complessivi, tra i quali assume particolare rilievo il tempo trascorso tra i reati.

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina del reato continuato in executivis, ma solo quando risulti accertata l'unicità del disegno criminoso tra i fatti giudicati separatamente.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma di concorso di persone nei reati oggetto di alcune delle sentenze di condanna considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come reato presupposto di una delle condanne oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 483 c.p.

    Richiamato come falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico nella sentenza indicata dalla difesa.

  • art. 76, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

    Norma collegata alla falsa attestazione richiamata dalla difesa tra i reati da unificare in continuazione.

  • artt. 110, 112, primo comma nn. 1) e 4), e 648-bis c.p.

    Richiamati come reati oggetto di una precedente condanna inclusa nella richiesta di continuazione.

  • artt. 416, 625 nn. 2 e 7, 648 c.p.

    primo, secondo, terzo e quinto comma

    Richiamati come reati oggetto di una precedente condanna di associazione per delinquere, furto aggravato e ricettazione, indicati dalla difesa come parte del medesimo quadro criminoso.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come truffa oggetto dell'ultima condanna considerata nell'istanza di continuazione.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato come riciclaggio oggetto di alcune delle condanne poste a base della richiesta.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato per le aggravanti del furto contestato in una delle sentenze considerate.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per macroscopica illogicità o violazione dei principi di diritto.
  • Il decorso di un lungo arco temporale tra le singole violazioni costituisce un indice fortemente contrario alla configurabilità di un programma criminoso unitario, soprattutto in mancanza di altri elementi convergenti.
  • La mera omogeneità nominale dei reati o la presenza di modalità esecutive simili non è sufficiente a fondare la continuazione quando le fattispecie sono eterogenee o si collocano in periodi molto distanti.
  • Il riconoscimento della continuazione in precedenti giudizi di cognizione non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione, che deve verificare autonomamente la sussistenza dell'unico disegno criminoso tra tutti i fatti dedotti.
  • Per ottenere la continuazione in executivis non basta allegare un generico contesto criminoso o uno stile di vita delittuoso; occorre una dimostrazione concreta di una preventiva programmazione comune dei reati.
  • La motivazione del diniego della continuazione è sufficiente quando indichi in modo comprensibile gli indici di incompatibilità con l'unicità del disegno, in particolare la distanza temporale e l'eterogeneità delle condotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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