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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di certificazione energetica conferito da una società proprietaria di un complesso immobiliare a un architetto abilitato. La società ha agito per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità professionale, assumendo che il certificatore avesse erroneamente attribuito a tutte le unità immobiliari e all'intero complesso la classe energetica "A" anziché la corretta classe "C". Il Tribunale ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale, escludendo la prescrizione, e ha accolto in parte la domanda sul merito. La Corte d'appello ha confermato. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2947 c.c. per avere i giudici di merito individuato male il dies a quo della prescrizione, che secondo lui doveva decorrere dal rilascio dell'attestato; 2) violazione dell'art. 2236 c.c., sostenendo che la responsabilità del prestatore d'opera dovesse essere esclusa in mancanza di dolo o colpa grave; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che l'attrice non avesse provato danno e nesso causale; 4) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione della consulenza tecnica e delle richieste istruttorie. In cassazione la società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha accertato che la sentenza d'appello era stata notificata al ricorrente il 31 agosto 2020, sicché il termine breve per impugnare scadeva il 30 ottobre 2020; il ricorso, notificato il 2 novembre 2020, era quindi tardivo. La Corte ha inoltre escluso che il decesso di uno dei difensori del ricorrente potesse interrompere o prorogare i termini, poiché la parte era assistita anche da un altro procuratore munito di piena facoltà di rappresentanza disgiunta. Conseguentemente non è stata esaminata la fondatezza dei motivi, ritenuti comunque sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile dai giudici di merito perché la pretesa era fondata su un rapporto contrattuale.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato dai giudici di merito come termine di prescrizione ordinaria decennale del diritto azionato in presenza di rapporto contrattuale.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova su danno e nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata per i motivi di diritto dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 328, comma 1, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per escludere l'interruzione del termine breve di impugnazione in caso di morte del difensore, salvo che la parte resti priva di rappresentanza processuale.

  • art. 301 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interruzione del processo, esclusa quando la parte abbia più procuratori con facoltà disgiunta.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine annuale di impugnazione e per escludere la proroga nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è stata notificata alla parte, il termine breve per ricorrere per cassazione decorre da tale notificazione; il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile per tardività.
  • La morte di uno dei difensori non interrompe il termine di impugnazione né determina la perdita di rappresentanza processuale se la parte è assistita anche da un altro procuratore munito di potere di difesa disgiunta.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto veste di violazione di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
  • In presenza di un rapporto contrattuale, l'azione di risarcimento per inadempimento è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non al termine quinquennale previsto per l'illecito aquiliano.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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