Cassazione Penale, Sentenza n. 50435/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'art. 593, comma 2 c.p. (omissione di soccorso). Il ricorrente deduce che, in quanto passeggero a bordo del veicolo, non poteva far arrestare il conducente né presidiare efficacemente il luogo dell'incidente; lamenta che le sentenze di merito non abbiano chiarito quale condotta fosse concretamente esigibile dal passeggero e sostiene, in sostanza, una situazione assimilabile alla forza maggiore/ costrizione fisica che lo avrebbe reso inefficiente nell'adempimento del dovere di soccorso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che le decisioni di primo e secondo grado formano un "corpo" motivazionale unitario (doppia conforme) e che la motivazione sul punto era già presente nel giudice di primo grado: C.M. aveva ammesso di non essersi attivato sufficientemente, di aver chiesto al conducente di fermarsi senza insistere e di avere temuto ripercussioni sulla messa alla prova cui era sottoposto. Non sussisteva alcuna costrizione fisica idonea a integrare l'esimente di cui all'art. 46 c.p. né i presupposti per l'art. 54 c.p.; la forza maggiore richiede che l'agente abbia fatto tutto quanto in suo potere e che sia di intensità assoluta e irresistibile. Per tali ragioni il motivo è manifestamente infondato e inammissibile. Non sono state imposte spese processuali né sanzioni pecuniarie in ragione della minore età dell'imputato; i dati personali restano oscurati.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omissione di soccorso; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie al passeggero che non abbia adempiuto agli obblighi di avviso e soccorso, quando la sua condotta omissiva sia evitabile e non giustificata da cause legali di esclusione.
Richiamato per esclusione: la Corte ha ritenuto che la disciplina della responsabilità prevista dall'art. 189 C.d.S. (relativa a conducente/concorrente) non fosse applicabile al passeggero, il quale può esser valutato ai sensi dell'art. 593 c.p.
Applicato nella definizione di "costringimento fisico": l'esimente opera solo quando l'agente abbia fatto quanto era in suo potere e sia comunque confrontato con una forza assoluta, irresistibile e esterna che annulli la volontà; nel caso concreto tale requisito non è emerso.
Richiamato come principio generale sulla forza maggiore: l'esimente esiste se l'agente ha fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge ma per cause indipendenti dalla sua volontà non ha potuto evitare la condotta omissiva.
Esaminata e esclusa: la norma relativa a forme di coazione/privazione della libertà di scelta richiede minacce o pericolo attuale di grave danno; nel caso il ricorrente manteneva una possibilità di scelta e non ha provato minacce o pericoli tali da giustificare la rinuncia al soccorso.
art. 591, comma 4 c.p.p. e art. 627, comma 4 c.p.p.
Richiamati per il principio che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo se non rilevata dal giudice d'appello; giustificazione procedurale per la declaratoria d'inammissibilità adottata dalla Corte di legittimità.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Normativa procedurale che consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamata in ordine alla modalità di trattazione del ricorso.
Richiamato per la disciplina di favore applicabile ai minorenni: la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio giurisprudenziale impiegato per affermare che l'appello e il ricorso in cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non si enunciano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; supporta la declaratoria d'inammissibilità.
Massime di principio
- La responsabilità per omissione di soccorso può ricadere anche sul passeggero: deve valutarsi la concretezza e l'esigibilità della condotta omissiva rispetto alla posizione del soggetto (ad es. chiedere e quanto insistere affinché il conducente si fermi, avvisare le autorità anche in forma anonima).
- L'allegazione generica di "impossibilità" o di essere passeggero non è sufficiente: per escludere la colpevolezza occorre dimostrare che l'agente abbia fatto tutto quanto era in suo potere e che sia stato posto dinanzi a una forza esterna assoluta e irresistibile (requisiti molto stringenti per l'art. 46 c.p.).
- La prova di costringimento fisico o di pericolo attuale grave (art. 46 e art. 54 c.p.) richiede elementi concreti, non meri timori o valutazioni soggettive; la volontà dell'agente deve essere effettivamente annullata o l'azione settata dal pericolo imminente.
- Le sentenze di primo e secondo grado conformi possono formare una "doppia conforme" che la Cassazione legge unitariamente: le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione complessiva posta dai giudici di merito.
- In sede di impugnazione vige l'onere di specificità: l'appello o il ricorso sono inammissibili quando i motivi non argomentano in modo puntuale le critiche alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
- Per i minorenni si applica una disciplina di favore in ordine alle spese e alla sanzione pecuniaria: l'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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