Cassazione Civile, Ordinanza n. 21277/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di ripetizione proposta da un correntista per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente addebitate e versate in esecuzione di un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, con contestazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto, competenze e altri costi. Il Tribunale aveva accolto la domanda in larga misura, ricalcolando il saldo e condannando la banca alla restituzione di oltre 171 mila euro. La Corte d’appello ha invece ridotto l’importo riconosciuto a 858,97 euro, applicando la prescrizione alle rimesse anteriori al 17 luglio 2004 e negando l’esistenza di un contratto di apertura di credito o di un affidamento di fatto. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c. e degli artt. 117, 118 e 120 t.u.b., per avere la Corte territoriale verificato la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti sulla base del saldo originario della banca e non del saldo effettivo ricalcolato; (2) violazione degli artt. 1194, 2033 e 2946 c.c., per avere dichiarato prescritti gli interessi maturati entro il limite del fido; (3) violazione degli artt. 117 t.u.b. e 2697 c.c., per aver negato l’esistenza del contratto di apertura di credito nonostante la disciplina fosse contenuta nel contratto di conto corrente prodotto; (4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 117 t.u.b., 1842 e 2697 c.c., per aver escluso l’apertura di credito malgrado plurime prove della sua conclusione e dell’ammontare dell’affidamento; (5) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che l’esistenza dell’apertura di credito fosse fatto pacifico; (6) violazione degli artt. 2033, 2697, 2729, 2934 e 2946 c.c., per avere posto a carico del correntista la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e non alla banca l’onere di dimostrare la natura solutoria delle stesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi: il primo perché la questione sulla natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse è rilevante solo quando esista un affidamento e si debba verificare il superamento del fido, mentre nel caso concreto la Corte d’appello aveva escluso l’esistenza di un affidamento, sicché tutte le rimesse dovevano considerarsi ripristinatorie; il secondo perché il ricorrente assumeva un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito; il terzo e il quarto perché miravano a una rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione; il quinto perché la non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento ove le prove acquisite smentiscano il fatto allegato. L’ultimo motivo è stato ritenuto infondato: in tema di eccezione di prescrizione nei giudizi di ripetizione di indebito bancario, la banca adempie al proprio onere allegando l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; spetta poi al correntista dimostrare l’esistenza dell’affidamento e la natura ripristinatoria delle rimesse quale fatto impeditivo/controeccezione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato nella disciplina dell’azione di ripetizione di indebito; la sua applicazione, nel contesto dei conti correnti bancari, si coordina con la prescrizione e con la natura delle rimesse.
È evocato come termine di prescrizione ordinaria applicabile alla pretesa restitutoria, ma il suo dies a quo dipende dalla natura delle rimesse e dall’eventuale affidamento.
Richiamato in relazione alla validità/efficacia della disciplina contrattuale bancaria e alla contestata esistenza dell’apertura di credito.
CitatO dal ricorrente a sostegno della censura sulla ricostruzione del saldo e delle condizioni contrattuali.
art. 120, secondo comma, t.u.b.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di capitalizzazione/annotazioni nel conto corrente.
art. 1194, secondo comma, c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione all’imputazione dei pagamenti e alla prescrizione degli interessi.
Usato per censurare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte afferma che, opposta la prescrizione, spetta al correntista provare l’affidamento e la natura ripristinatoria delle rimesse.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove acquisite o ritiene non contestato un fatto che risulta smentito dalle prove.
Richiamato per la nozione di apertura di credito e per contestare l’esclusione dell’affidamento.
CitatO nel motivo sull’onere probatorio e sulle presunzioni, ma la Corte non accoglie la censura.
Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione, senza che la Corte ne modifichi il contenuto applicativo.
Norma processuale richiamata per il deposito di memoria in cassazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie di ripetizione di indebito bancario, la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse rileva solo se esista un affidamento/utilizzo del fido da superare; in assenza di affidamento, le rimesse sono tendenzialmente ripristinatorie e la questione perde rilievo decisivo ai fini della prescrizione.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione della domanda di ripetizione, non è necessario che alleghi la natura solutoria delle singole rimesse: è sufficiente dedurre l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne; grava poi sul correntista la prova dell’esistenza dell’affidamento e della natura ripristinatoria delle rimesse come fatto impeditivo/controeccezione.
- Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il materiale probatorio o di sostituire una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito; la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
- La deduzione di violazione di legge presuppone che l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sia assunto come dato vincolante del ragionamento giuridico; se il ricorrente contesta proprio l’accertamento fattuale, la censura è inammissibile come vizio di sussunzione.
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