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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27238/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un passaggio insistente su un tracciato interno a un fondo agricolo di proprietà della società resistente, tracciato che le società ricorrenti assumevano di aver sempre utilizzato per il collegamento tra fondi vicini. Le ricorrenti avevano chiesto dapprima la tutela possessoria per essere reintegrate nel possesso del passaggio interrotto dalla resistente mediante aratura e creazione di un fosso; successivamente, nel giudizio petitorio promosso dalla proprietaria del fondo con actio negatoria servitutis, avevano dedotto che il diritto di transito si fosse costituito per usucapione o per destinazione del padre di famiglia a seguito di un precedente frazionamento e vendita del podere, oppure che la strada fosse una strada vicinale/comunione incidentale ex collatione agrorum privatorum. In appello avevano censurato il rigetto di tali tesi e l’inammissibilità della domanda introdotta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Davanti alla Cassazione hanno proposto tre motivi: violazione dell’art. 1102 c.c. e dei principi sulla comunione di strada agraria costituita ex collatione agrorum privatorum; nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente sul quarto motivo di appello; omesso esame di fatti decisivi, mancata ammissione di CTU ed errore di percezione della documentazione catastale. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato solo per riproporre la questione dell’inammissibilità della domanda nuova, rimasta assorbita in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero davvero con la ratio della sentenza d’appello, la quale aveva escluso in fatto la prova sia del conferimento di sedime e dell’uso comune della strada da parte dei frontisti, sia della destinazione del tracciato alle comuni esigenze di passaggio. Le doglianze miravano in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e alla rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la comunione e l’uso della strada; la Corte non ravvisa violazione di tale norma perché la questione è stata risolta in fatto per difetto di prova dei presupposti della comunione incidentale

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è esclusa perché la Corte d’appello ha espressamente respinto la domanda di comproprietà della strada

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è ritenuta sufficiente e non apparente; il vizio di motivazione è configurabile solo ove sia violato il minimo costituzionale

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    richiamato per la domanda proposta con la prima memoria istruttoria, rimasta assorbita nel giudizio di legittimità

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei diversi numeri 3, 4 e 5; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rivalutazione del merito e delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per il denunciato travisamento delle prove; la censura è inammissibile perché in realtà mira a una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • La deduzione della costituzione di una comunione incidentale su una strada privata ex collatione agrorum privatorum richiede la prova del conferimento di sedime e dell’effettiva destinazione del tracciato alle comuni esigenze di passaggio dei frontisti; in difetto, la domanda va respinta.
  • Quando la sentenza di merito esclude in fatto l’uso comune della strada e il conferimento di sedime, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio sotto le spoglie della violazione di legge.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice d’appello ha comunque deciso espressamente sulla domanda o sul motivo di gravame, anche con motivazione sintetica ma intellegibile.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure che denuncino mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo diniego non è di per sé sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da una valutazione complessiva del quadro probatorio.
  • Il travisamento della prova è censurabile solo quando il giudice abbia attribuito al materiale probatorio un contenuto oggettivamente inesistente o logicamente impossibile; non quando il ricorrente opponga una lettura alternativa delle stesse risultanze.
  • In sede di legittimità è preclusa ogni revisione del giudizio di fatto, della credibilità delle prove e della selezione delle risultanze ritenute decisive dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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