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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28299/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva irrogato una pesante sanzione amministrativa per violazione della disciplina antiriciclaggio sul trasferimento di denaro contante oltre la soglia di legge. Secondo l'amministrazione, il soggetto sanzionato e la società di cui era legale rappresentante avevano svolto un ruolo di intermediazione non autorizzata nella raccolta e redistribuzione di contante collegato a operazioni commerciali sottofatturate nel settore lapideo. L'opposizione era stata accolta in primo grado, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo provate le sottofatturazioni e il meccanismo illecito, escludendo un divieto di doppia presunzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame e giudicato esterno per effetto di altra sentenza del Tribunale di Massa che avrebbe già escluso la valenza probatoria del medesimo verbale di contestazione; 2) omessa pronuncia su tale eccezione; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione su quel punto; 4) motivazione apparente e contraddittoria, perché la sentenza d'appello affermava da un lato che non vi era prova certa dei pagamenti in contanti e dall'altro rigettava l'opposizione; 5) violazione delle regole sulle prove e del riparto dell'onere probatorio, poiché la contabilità in nero non sarebbe stata legittimamente acquisita al processo; 6) violazione delle presunzioni semplici, per mancanza di concordanza e per uso di una presunzione su altra presunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo insussistente il giudicato esterno invocato perché le altre pronunce riguardavano decreti sanzionatori distinti, sia pure fondati sul medesimo verbale, e quindi non vincolavano il giudice del nuovo giudizio. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata era nulla per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria: la Corte d'appello aveva infatti affermato che non vi era prova certa dei pagamenti in contanti, ma aveva ugualmente ritenuto provato l'illecito e rigettato l'opposizione senza spiegare il ragionamento probatorio decisivo. Sono stati dichiarati assorbiti il quinto, il sesto e il settimo motivo, poiché attinenti anch'essi alla prova dell'illecito e da riesaminare nel giudizio di rinvio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231

    vieta il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi oltre la soglia legale senza il tramite di intermediari abilitati; la violazione integra illecito amministrativo sanzionabile.

  • art. 69 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231

    in caso di rinvio e di accertamento della responsabilità, il giudice deve applicare la disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole anche d'ufficio.

  • art. 2709 c.c.

    le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore; il principio è richiamato anche per la contabilità non ufficiale rinvenuta in atti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato per ricostruire i fatti di causa.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la censura riguardava l'uso di una presunzione su altra presunzione e la sentenza impugnata non ha sviluppato in modo adeguato il ragionamento presuntivo decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    il ricorrente deduceva che l'onere di provare i pagamenti in contanti gravasse sull'amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di corretta valutazione della prova documentalmente acquisita.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione esistente e comprensibile; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di requisito motivazionale della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come vizio di nullità per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    ricordato per delimitare l'attuale sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno opera solo se tra il precedente e il successivo giudizio vi è identità di soggetti, petitum e causa petendi; la mera identità delle questioni di fatto o di diritto non vincola il giudice del secondo processo, che può al più utilizzare la precedente decisione come argomento persuasivo.
  • In materia di sanzioni amministrative, la sentenza è nulla quando la motivazione, pur formalmente presente, è meramente apparente o intrinsecamente contraddittoria, specie se afferma simultaneamente l'assenza di prova del fatto costitutivo dell'illecito e la responsabilità del sanzionato.
  • L'accertamento dell'illecito non può essere sorretto da un ragionamento presuntivo implicito o lasciato alla congettura dell'interprete: il giudice deve esplicitare gli elementi di fatto e il percorso logico che conducono alla prova del comportamento sanzionato.
  • Se il ricorso per cassazione investe l'accertamento dell'illecito, le questioni sulla misura della sanzione non si consolidano automaticamente e, nel giudizio di rinvio, va applicata anche d'ufficio la disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole.
  • La mera esistenza di scritture contabili non ufficiali può rilevare come elemento probatorio contro l'imprenditore, ma il giudice deve comunque spiegare in modo coerente come da tali elementi desuma il fatto illecito contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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