Cassazione Civile, Ordinanza n. 33848/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla segnalazione, presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, del nominativo di una società in relazione a rapporti di conto corrente e affidamento intrattenuti con una banca. La società sosteneva che, dopo il recesso della banca e dopo una successiva decisione giudiziale che aveva drasticamente ridimensionato il credito originariamente preteso, la segnalazione fosse divenuta illegittima e dovesse essere cancellata sin dalla prima iscrizione; assumeva inoltre che la permanenza dell'iscrizione, anche per iniziativa di una società del gruppo bancario verosimilmente cessionaria del credito, le avesse impedito di accedere ad altri finanziamenti e le avesse causato un danno all'immagine e alla reputazione commerciale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta per difetto di prova dei danni e del nesso causale; la corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione di norme civilistiche, costituzionali e della disciplina di settore sulla Centrale dei Rischi, per omessa valutazione dello stato di insolvenza necessario per l'iscrizione a sofferenza, nonché omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione; 2) violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla motivazione, per avere escluso il danno reputazionale e all'immagine senza considerare gli elementi di prova offerti e senza liquidazione equitativa; 3) ulteriore censura sulla mancata valorizzazione, anche presuntiva, della prova dell'incidenza della segnalazione sui progetti di investimento; 4) omessa pronuncia, o comunque motivazione insufficiente, sulla domanda di illegittimità della sofferenza e sulla cancellazione; 5) doglianza sulla condanna integrale alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e il quarto motivo, ritenendo che la corte d'appello non si fosse espressamente pronunciata sulle domande di accertamento e cancellazione della segnalazione, non essendo sufficiente la sola motivazione sul difetto di prova dei danni. Ha invece dichiarato inammissibile la parte residua del primo motivo, perché relativa allo stato di insolvenza e alla contestazione giudiziale del credito, profili estranei alla ratio decidendi fondata sull'assenza di prova del danno; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché volti a sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ha dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla corte di appello in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dalla parte ricorrente, ma non decisivo nel merito della cassazione; i profili risarcitori restano assorbiti dalla necessità di esame della domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione.
richiamato a fondamento della pretesa risarcitoria per illecita segnalazione e del danno da lesione reputazionale.
citate dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica elaborazione della Corte.
richiamato dalla ricorrente in relazione al danno non patrimoniale/reputazionale.
art. 2 Cost.
citate dalla ricorrente a sostegno della lesione dell'immagine e della reputazione.
art. 3 Cost.
citate dalla ricorrente a sostegno delle doglianze di trattamento illegittimo e danno.
art. 41 Cost.
citate dalla ricorrente nel quadro della lamentata lesione dell'attività economica e imprenditoriale.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
richiamato per censurare il vizio di motivazione/omissione di statuizione della sentenza di merito.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione.
interpretato nel senso che il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sulle domande e sui motivi di gravame; la mancata pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione integra vizio deducibile in cassazione.
art. 1.5 Circolare Banca d'Italia 1° febbraio 1991, n. 139
richiamata quale disciplina di settore sulla segnalazione a sofferenza, in relazione al presupposto dello stato di insolvenza.
citate dalla ricorrente nel tentativo di fondare il danno reputazionale, senza specifica applicazione da parte della Corte.
citate dalla ricorrente nel tentativo di fondare il danno reputazionale, senza specifica applicazione da parte della Corte.
richiamato dalla ricorrente per invocare la liquidazione equitativa del danno; la censura è stata però ritenuta inammissibile perché attinente alla valutazione delle prove.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare il difetto di motivazione o di statuizione su specifiche domande.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese di lite.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese di lite.
richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
richiamata per affermare che la valutazione degli elementi probatori è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di merito non si sia espressamente pronunciato su una domanda autonoma o su un motivo di appello, e la sola motivazione resa su un diverso profilo non consente di ritenere implicitamente decisa la domanda mancante, se la struttura logico-giuridica della sentenza non è incompatibile con il suo accoglimento.
- La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: la valutazione delle prove e la scelta tra le diverse risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale o di specifiche violazioni processuali.
- Quando il giudice di merito respinge una domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, le ulteriori questioni sulla legittimità dell'atto dannoso restano separatamente esaminabili solo se siano state specificamente devolute e non già implicitamente assorbite dalla pronuncia sul danno.
- In materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la contestazione sulla legittimità dell'iscrizione e la domanda risarcitoria per i danni conseguenti sono questioni distinte: la prima richiede una statuizione espressa, la seconda presuppone anche la prova del danno e del nesso causale.
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