Cassazione Civile, Ordinanza n. 21264/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a cartelle esattoriali poi definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento ope legis dei debiti minori previsto dal d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Il giudice di pace, pur prendendo atto dell’estinzione del giudizio, ha compensato le spese di lite; il Tribunale ha confermato tale statuizione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sola regolazione delle spese, sostenendo, in sostanza, che in caso di cessazione della materia del contendere le spese debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando gli originari motivi di opposizione. La Corte, però, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato l’art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente, ritenendo ammissibile la compensazione per la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nell’intervento legislativo che aveva determinato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la compensazione delle spese disposta nei precedenti gradi, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale che aveva ricondotto l’intervento normativo sopravvenuto, determinativo della cessazione della materia del contendere, nell’ambito delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata attività difensiva della parte intimata. Disposto altresì il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni devono essere specificamente motivate.
Richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nella procedura di legittimità.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Ha modificato l’art. 92 c.p.c. nel senso di restringere i presupposti della compensazione delle spese.
Legge di conversione che ha confermato la modifica dell’art. 92 c.p.c.
Corte cost. n. 77 del 2018
È richiamata per l’interpretazione estensiva della clausola delle gravi ed eccezionali ragioni, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza successiva.
Prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo inferiore a mille euro affidati alla riscossione nel periodo indicato, con effetto sulla cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il giudice deve applicare la disciplina vigente ratione temporis e può compensare, in tutto o in parte, solo nei casi espressamente previsti dall’art. 92 c.p.c. o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
- La sopravvenienza normativa che determina la cessazione della materia del contendere può integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, se il giudice la valorizza come circostanza eccezionale della controversia.
- La valutazione sulle ragioni di compensazione deve essere ancorata a elementi concreti del caso e non a formule generiche; tuttavia, quando la motivazione richiami espressamente l’intervento legislativo sopravvenuto che ha estinto il contenzioso, la statuizione sulle spese può ritenersi sorretta da motivazione sufficiente.
- L’annullamento ope legis di determinati carichi tributari produce automaticamente, in presenza dei presupposti di legge, l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione di un formale provvedimento di sgravio.
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