Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 1949 del 4 settembre 2023, resa inter partes, concernente la demolizione di opere edilizie abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202402590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1949 del 2023, che aveva respinto l'impugnazione delle ordinanze comunali di ripristino e demolizione relative a difformità edilizie e a una struttura lignea realizzata su un solaio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativa alla mancata realizzazione della ringhiera metallica prevista dal permesso di costruire e all'accesso diretto, mediante una finestra-balcone, alla copertura del corpo di fabbrica limitrofo. Sosteneva che la situazione realizzata costituisse un minus rispetto all'intervento autorizzato, che l'ordinanza fosse carente di motivazione e priva di un effettivo interesse pubblico, trattandosi di una copertura appartenente a terzi e non utilizzata dalla ricorrente. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche l'ordinanza di demolizione della struttura lignea installata sul solaio, composta da pedana, tavoli, sedie e fioriere, deducendo la natura precaria e amovibile dell'opera, la riconducibilità all'edilizia libera, il difetto di istruttoria e l'incompetenza dell'ufficio comunale. In appello ha dedotto violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 6 del medesimo decreto, nonché della disciplina sull'edilizia libera, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irrazionalità, sviamento e incompetenza. Ha inoltre contestato che l'assenza della ringhiera potesse trasformare l'apertura in un accesso a un terrazzo e ha sostenuto che non sussistesse alcun pericolo per l'incolumità delle persone.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado, liquidate in € 3.000 oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esito, la censura relativa all'asserita integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, non essendo stata dedotta né configurabile una nullità della sentenza. Nel merito, ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza comunale, che descriveva puntualmente la mancata realizzazione del parapetto, l'accesso diretto alla copertura limitrofa e la non praticabilità originaria del solaio. Le modifiche, considerate nella loro consistenza complessiva e non frazionata, incidevano stabilmente e durevolmente sulla utilizzabilità dell'area, sul godimento di parti comuni e sull'impatto estetico e funzionale dell'immobile; non potevano quindi essere qualificate come ediliziamente irrilevanti né come mera attività edilizia libera. La rilevanza edilizia dell'intervento radicava la competenza del Comune e rendeva insussistente lo sviamento, non essendo l'ordinanza diretta a tutelare interessi esclusivamente privatistici. La sanzione demolitoria prescinde dall'uso concreto effettivamente praticato dell'immobile e dipende dalla consistenza oggettiva e dalla suscettibilità funzionale delle opere. È stata quindi confermata la legittimità degli atti impugnati e il rigetto della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'ordinanza edilizia è sufficiente quando descrive in modo puntuale le opere difformi e le ragioni della loro rilevanza edilizia.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'edilizia libera non si applica quando le opere, considerate nella loro consistenza complessiva e nella loro suscettibilità funzionale, incidono stabilmente sulla utilizzabilità e destinazione dell'area.

  • artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono richiamate dall'appellante in relazione alla possibilità di sanatoria, ma la sentenza non enuncia una specifica interpretazione decisiva di tali norme.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il richiamo è svolto dall'appellante in relazione all'incompetenza; il Consiglio di Stato esclude comunque il vizio, ritenendo l'atto riconducibile al potere comunale in materia edilizia.

  • art. 106 c.p.a.

    “è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”

    La distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria appartiene all'istituto della revocazione e non si attaglia ordinariamente all'appello; il Collegio ha comunque esaminato tutte le censure.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione della rilevanza edilizia di una pluralità di opere, gli interventi devono essere considerati nella loro consistenza complessiva e non frazionati in singoli elementi autonomi, quando la loro combinazione incide stabilmente sulla utilizzabilità e sulla funzione dell'immobile o dell'area.
  • La mancata realizzazione di un elemento previsto dal titolo edilizio può assumere rilevanza edilizia autonoma quando determina, insieme alle altre modifiche, una diversa configurazione funzionale dell'opera autorizzata, come la trasformazione di un'apertura in accesso praticabile a una copertura o a un terrazzo.
  • La sanzione demolitoria edilizia è giustificata dalla consistenza oggettiva e dalla suscettibilità funzionale dell'opera abusiva e non dipende dall'uso concreto che il proprietario dichiari di farne o dalla prova di un utilizzo effettivo dell'area.
  • Un'ordinanza edilizia è adeguatamente motivata quando descrive puntualmente le opere realizzate in difformità dal titolo e gli elementi dai quali emerge la loro rilevanza edilizia; non è necessario che l'amministrazione dimostri un interesse ulteriore estraneo alla disciplina urbanistico-edilizia.
  • Quando l'intervento abusivo presenta rilevanza edilizia e incide sull'impatto estetico o funzionale dell'immobile, l'adozione della misura repressiva rientra nella competenza dell'amministrazione comunale e non integra sviamento per il solo fatto che l'opera possa incidere anche su interessi di soggetti privati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereIncompetenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.