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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03862/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore impiegato presso l’aeroporto di Cagliari aveva ottenuto nei giudizi di merito l’accertamento della nullità del termine apposto a un contratto di lavoro decorrente dal 1° aprile 2003, con dichiarazione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine e condanna risarcitoria solidale nei confronti delle società datoriali e del consorzio utilizzatore/succeduto. Le società ricorrevano per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su mutuo consenso, sostenendo che il rapporto si fosse risolto per concorde volontà delle parti; 2) e 3) violazione delle norme sul contratto a termine, sull’onere della prova e sui poteri istruttori officiosi, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non provata la causale giustificativa del termine e avesse trascurato la mancata contestazione da parte del lavoratore circa le esigenze organizzative e l’incremento dei voli; 4) violazione dell’art. 2112 c.c., contestando la ricostruzione del passaggio della posizione lavorativa in occasione della cessione/scissione societaria. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto che la questione del mutuo consenso fosse un accertamento di merito non sindacabile se adeguatamente motivato; che le censure sui presupposti del termine e sulla prova mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto, inammissibile in presenza di doppia conforme, ribadendo che spetta alla società dimostrare l’esigenza organizzativa posta a base del termine, senza che sia necessario un onere di specifica contestazione del lavoratore; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sull’art. 2112 c.c. per difetto di specificità, perché non confrontava in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso delle società è stato integralmente rigettato. È rimasta ferma la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto, accertando un rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine e confermando la condanna risarcitoria. La Corte ha altresì condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul mutuo consenso; la Corte ribadisce che l’eventuale concorde scioglimento del rapporto è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 1418 c.c.

    Censurato dai ricorrenti in relazione alla nullità del termine; la Corte non accoglie la doglianza perché involge una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; non viene in concreto applicato in modo favorevole alle ricorrenti.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, a fronte della dedotta illegittimità del termine, grava sulla società la prova dell’esigenza organizzativa posta a fondamento della clausola, senza che tale circostanza debba essere specificamente contestata dal lavoratore.

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    Norma invocata per contestare la decisione di merito sui contratti a termine; la Corte ritiene che la valutazione dei presupposti in fatto del termine non sia riesaminabile in cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere una diversa interpretazione del contratto individuale; la Corte non entra nel merito interpretativo perché la censura mira alla rivalutazione del fatto.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori ufficiosi nel rito del lavoro non possono supplire integralmente alle carenze allegatorie e probatorie delle parti; inoltre il loro mancato esercizio non è censurabile se la parte non ha formulato specifica richiesta istruttoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma può sussistere solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o inverte l’onere probatorio; ipotesi escluse nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è respinta perché non viene dedotta una vera violazione dei limiti del prudente apprezzamento del giudice, ma una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti per sostenere che il lavoratore non avesse contestato i fatti costitutivi della causale; la Corte esclude che ciò sposti l’onere della prova dalla società al lavoratore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere prospettata per contestare la ricostruzione della vicenda storica compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro eventualmente idoneo per criticare l’accertamento di fatto, nei limiti consentiti dalla formulazione vigente; non può però essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per la presenza della c.d. doppia conforme, che restringe ulteriormente il sindacato di legittimità sui fatti.

  • art. 2112 c.c.

    La censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicate con precisione le affermazioni di diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con la norma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alla giurisprudenza citata per rinviare ai precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla legittimità del termine apposto a un contratto di lavoro, l’esistenza delle esigenze organizzative e il nesso causale tra tali esigenze e l’assunzione costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • Quando il lavoratore deduce l’illegittimità del termine, spetta al datore di lavoro dimostrare in concreto la causale giustificativa; non è il lavoratore a dover provare l’inesistenza dell’esigenza organizzativa.
  • La mancata contestazione del lavoratore non esonera la società dal provare i fatti costitutivi della causale del contratto a termine, se la questione concerne l’effettiva ricorrenza del presupposto giustificativo.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici, come uso di prove non dedotte, inversione dell’onere della prova o attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non basta contestare l’apprezzamento del materiale probatorio.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono supplire alle carenze di allegazione e prova delle parti se non esiste già una base probatoria emersa dagli atti e la parte non ha formulato adeguata istanza istruttoria.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza di specificità, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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