Cassazione Civile, Ordinanza n. 29931/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina dall’escussione, da parte del Comune beneficiario, di una polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi assunti da una società concorrente in una gara pubblica. La compagnia assicurativa aveva pagato al Comune la somma garantita e poi agito in surroga verso la società garantita, ottenendo decreto ingiuntivo. La società ha proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto cinque motivi: (1) violazione delle regole interpretative del bando e della polizza, sostenendo che il termine di vincolatività dell’offerta di 180 giorni fosse già spirato quando il Comune richiese la documentazione per la stipula, con conseguente illegittimità dell’escussione; inoltre lamentava omesso esame della comunicazione con cui aveva dichiarato di sciogliersi dal vincolo. (2) violazione delle norme sulla garanzia provvisoria e dello schema tipo del D.M. 123/2004, sostenendo che il termine di 180 giorni fosse termine di efficacia della polizza e non termine minimo; anche qui deduceva omesso esame della comunicazione di estinzione/diffida inviata alla compagnia. (3) violazione delle norme sulla polizza a prima richiesta e sull’exceptio doli, sostenendo che fossero opponibili alla garante gli eventi estintivi/sopravvenuti del rapporto principale, incluso l’annullamento dell’aggiudicazione da parte del TAR. (4) violazione del bando di gara, perché la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione sarebbero state illegittime in quanto il termine per la produzione dei documenti per la stipula era successivo alla scadenza del vincolo dell’offerta. (5) nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al momento perfezionativo della gara, che secondo la società doveva essere la stipulazione e non l’aggiudicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha confermato che la garanzia era una polizza a prima richiesta, che le eccezioni relative al rapporto principale non erano opponibili alla garante salvo l’exceptio doli, che però non era configurabile perché il pagamento era stato legittimo e, al momento dell’escussione, l’annullamento dell’aggiudicazione risultava sospeso. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia sul quinto motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque affrontato la questione del termine di efficacia della polizza e della validità minima di 180 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio motivazionale, ritenendo che la Corte d’appello avesse motivato in modo adeguato sul fatto che la richiesta di documentazione per la stipula fosse stata effettuata entro il termine di vincolatività dell’offerta, che la polizza avesse validità minima di 180 giorni e termine finale secondo la clausola prevista dallo schema tipo, e che non ricorressero i presupposti dell’exceptio doli. È stata anche esclusa l’omessa pronuncia sul quinto motivo, poiché la questione era stata sostanzialmente affrontata e, comunque, la censura sarebbe risultata assorbita. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione del bando e della polizza; la Corte non ha accolto la lettura proposta dalla ricorrente e ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di merito.
Invocato per l’interpretazione sistematica delle clausole del bando e dello schema tipo della garanzia; la Corte ha ritenuto non censurabile la lettura data dalla Corte d’appello.
art. 15 del bando di gara
La Corte d’appello ha ritenuto che il Comune avesse richiesto la documentazione per la stipula entro il termine di 180 giorni di vincolatività dell’offerta.
art. 17 del bando di gara
Richiamato nei motivi di ricorso quale base per contestare la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della polizza.
art. 11, commi 6 e 9, d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere che la fase di gara e il vincolo dell’offerta non fossero stati correttamente considerati.
art. 75, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
Richiamato con riferimento alla garanzia provvisoria prestata nell’ambito della procedura di gara.
art. 2 Schema tipo 1.1 Allegato 1 D.M. 123/2004
La Corte ha valorizzato la clausola che prevede una validità minima di 180 giorni e un termine finale diverso, escludendo che il termine di 180 giorni fosse di per sé termine massimo di efficacia della garanzia.
art. 4 Schema tipo 1.1 D.M. 123/2004
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla natura della polizza a prima richiesta.
Richiamato per sostenere l’opponibilità delle eccezioni del debitore al creditore garantito; la Corte ha invece affermato che, in caso di garanzia autonoma, tali eccezioni non sono opponibili salvo exceptio doli.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di abuso nell’escussione della garanzia.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo.
Invocato per denunciare l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al momento perfezionativo della gara.
Utilizzato come parametro per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Indica la forma di trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di garanzia autonoma o polizza a prima richiesta, il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni attinenti al rapporto principale tra garantito e beneficiario, salvo il limite dell’exceptio doli, che richiede la prova di una condotta abusiva o fraudolenta del beneficiario.
- L’exceptio doli non può fondarsi sulla sola esistenza di una controversia o di un annullamento del rapporto principale: occorre verificare ex ante, al momento dell’escussione, se il beneficiario stesse agendo in modo fraudolento o abusivo, con onere di allegazione e prova in capo a chi la invoca.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché in cassazione non è consentito trasformare il vizio di diritto in un terzo grado di merito.
- La doglianza di omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza di merito abbia comunque affrontato, sia pure implicitamente, la questione prospettata, oppure quando la censura risulti assorbita dalla soluzione data ad altre questioni logicamente preliminari.
- Nell’interpretazione delle clausole di bando e di polizza, il giudice di merito può valorizzare il tenore complessivo delle clausole e la funzione della garanzia; in sede di legittimità la ricostruzione interpretativa è sindacabile solo nei limiti del controllo di legittimità e non mediante una diversa lettura del testo contrattuale.
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