Cassazione Civile, Ordinanza n. 36302/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La società venditrice ha agito per ottenere il saldo di circa 5.019 euro, assumendo che gli acquirenti di un appartamento avessero richiesto, in via ulteriore rispetto alla compravendita dell'immobile, arredi e finiture scelti presso la società e non ancora integralmente pagati. I convenuti hanno contestato di avere stipulato un autonomo contratto con la venditrice, sostenendo di essersi limitati a scegliere materiali compresi nella rosa prevista dal rapporto con la costruttrice, di avere già pagato il prezzo dell'appartamento alla costruttrice e di non avere ricevuto richieste di pagamento per anni. In cassazione la venditrice ha articolato quattordici motivi: ha contestato l'applicazione degli artt. 1350 e 2725 c.c. alla dedotta esigenza di forma scritta per il contratto su beni mobili; ha censurato il rigetto della prova testimoniale ex art. 2721 c.c. e l'insufficienza di motivazione; ha lamentato l'erronea valutazione dell'interrogatorio formale e delle dichiarazioni in comparsa di risposta, sostenendo che vi fosse confessione o comunque riconoscimento del debito; ha denunciato l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, inclusa la questione della prescrizione presuntiva; ha infine censurato l'inammissibilità in appello di un documento contrattuale prodotto tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato l'ammissione della prova testimoniale sul contratto dedotto, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego oltre il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c. e che, nel caso concreto, la prova era richiesta per dimostrare un contratto con le stesse controparti, non un mero fatto storico o un contratto con terzi. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente sulla valutazione dell'interrogatorio formale, dichiarando in parte inammissibile il relativo motivo per doppia conforme e in parte infondato il tentativo di sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito. Quanto all'omessa pronuncia, ha affermato che non sussiste quando il rigetto della domanda è incompatibile con le censure formulate, con conseguente rigetto implicito dei motivi di appello; ciò vale anche per le deduzioni sulla prescrizione presuntiva, che non comporta di per sé mancata contestazione del credito. Infine, ha confermato l'inammissibilità della produzione documentale in appello, rilevando che non risultava provato che il documento non fosse stato producibile in primo grado per causa non imputabile alla parte. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere la non necessità della forma scritta; la Corte non accoglie la censura e conferma che, nel caso concreto, la prova testimoniale poteva essere legittimamente esclusa sulla base dell'art. 2721 c.c., non per un generale requisito di forma ex art. 1350 c.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa violazione, poiché ritiene congrua la motivazione che ha escluso la prova per testimoni in relazione al valore e alla natura dell'operazione dedotta.
limite di valore ex art. 2721 co. 1 c.c.
La Corte conferma che il giudice di merito può negare la prova testimoniale oltre il limite di valore e che, nel caso concreto, la regola era stata correttamente applicata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude la motivazione apparente, ritenendo che le ragioni del diniego probatorio e della valutazione delle risultanze istruttorie fossero effettive e coerenti.
I motivi formulati come omesso esame/travisamento della prova sono in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili, poiché miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Richiamato per sostenere che l'interrogatorio formale avesse valore confessorio; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non sindacabile in cassazione l'apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni.
Invocato in relazione alla pretesa confessione e alla prova del credito; la Corte respinge la censura, implicando che l'onere probatorio della parte attrice non era stato assolto in modo da imporre una diversa decisione di merito.
Richiamato con riferimento alla pretesa confessione; la Corte non riconosce alle dichiarazioni rese dai convenuti il valore attribuito dalla ricorrente.
La Corte afferma che l'omessa pronuncia non si configura quando il rigetto della domanda principale rende incompatibili le censure svolte nei motivi di appello, determinando un rigetto implicito.
Richiamato nei motivi contro la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile nei limiti dedotti.
Richiamato con riferimento all'apprezzamento delle prove; la Corte respinge la censura perché diretta a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato in relazione alle deduzioni contenute nella comparsa di risposta; la Corte non ne fa discendere l'effetto prospettato dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione sufficiente e non apparente.
La Corte dichiara inammissibili alcuni motivi per doppia pronuncia conforme in appello e primo grado.
La Corte conferma che in appello sono ammessi nuovi documenti solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile, requisito non ricorrente nel caso di specie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova testimoniale del contratto può essere legittimamente negata quando il giudice di merito motivi congruamente il superamento del limite di valore e la necessità di un riscontro scritto in ragione della natura dell'operazione dedotta.
- Il divieto di prova testimoniale ex art. 2721 c.c. va valutato in concreto rispetto al contratto che si intende provare; non è pertinente invocare l'eccezione relativa ai meri fatti storici quando si mira a dimostrare un accordo concluso con la controparte processuale.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sotto forma di deduzione di travisamento o omessa considerazione delle prove, se la motivazione del giudice di merito è effettiva e coerente.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto motivato della domanda principale è logicamente incompatibile con il motivo di appello, rendendo implicito il rigetto della censura.
- La prescrizione presuntiva non equivale, di per sé, a mancata contestazione dei fatti costitutivi del credito; non può quindi essere utilizzata automaticamente per sostenere una ricognizione del debito.
- Nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a sé non imputabile; in difetto, il documento è inammissibile.
- Quando ricorre la c.d. doppia conforme, i motivi di ricorso per cassazione che investono il merito della valutazione probatoria possono essere dichiarati inammissibili nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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