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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sugli alcolici relativo all'anno 2008. La società contribuente, che deteneva i prodotti in regime di sospensione d'imposta quale depositario fiscale, aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dei propri ricorsi; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell'Agenzia, ritenendo che, poiché i prodotti non erano giunti a destinazione, l'infrazione dovesse considerarsi consumata in Italia e che la società fosse responsabile, quale garante, del pagamento dell'imposta. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando insufficienza, illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione alla consegna all'estero dei prodotti; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la CTR avrebbe male valutato le prove, in particolare quanto alla asserita falsità dei timbri sui documenti doganali. Ha inoltre depositato una memoria, ritenuta però tardiva.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria della ricorrente perché depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale. Ha poi ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che, nel testo applicabile dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione; nel caso concreto la sentenza impugnata conteneva una motivazione chiara e sufficiente, non sindacabile nel merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza, pur formalmente veicolata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, operazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012

    consente in cassazione soltanto il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    convertito in l. n. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • l. n. 134/2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per censurare il libero apprezzamento del materiale istruttorio, salvo che il giudice attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o viceversa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la dedotta errata valutazione delle prove non integra, di regola, un vizio di violazione processuale riconducibile a tale norma, ma semmai un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è censurabile soltanto l'assenza radicale o l'anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza, né la mera contraddittorietà argomentativa della sentenza di merito.
  • La contestazione della valutazione delle prove non può essere trasformata in una denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la scelta delle prove ritenute attendibili e la loro ponderazione appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità, salvo che siano state poste a base della decisione prove non dedotte, prove legali male apprezzate o fatti processualmente incompatibili con il tipo di prova.
  • Per configurare il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio o delle risultanze già considerate dal giudice di merito.
  • In presenza di una motivazione espressa, chiara e logicamente coerente, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, essendo precluso il riesame del merito sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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