Cassazione Civile, Ordinanza n. 15373/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un consorzio di bonifica aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo notificato da un agente della riscossione, relativo a ventiquattro cartelle per un importo complessivo rilevante, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle presupposte. In appello, la CTR aveva ritenuto che le relate di notifica prodotte in copia fotostatica, anche se accompagnate da attestazione di conformità, non fossero idonee a provare la notificazione perché la società di riscossione, qualificata come ente privato, non avrebbe potuto attestarne la conformità agli originali. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992, per non aver il giudice di merito imposto la produzione degli originali a fronte di un disconoscimento generico; (2) violazione dell’art. 2712 c.c. per avere attribuito efficacia al generico disconoscimento delle copie senza specifiche allegazioni sulla loro non conformità; (3) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza, per non aver considerato che alcune cartelle non rientravano nella giurisdizione del giudice tributario e che, comunque, il preavviso non poteva essere annullato integralmente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo che non riguardasse un "fatto" storico decisivo ma, al più, questioni o difese non specificamente riprodotte, e che difettasse comunque di specificità/autosufficienza. Ha accolto i primi due motivi, affermando che la contestazione della conformità delle copie fotostatiche delle relate agli originali deve essere specifica e circostanziata; inoltre, il giudice non può escludere automaticamente ogni valore probatorio alle copie prodotte dall’agente della riscossione, ma deve valutarle alla luce degli elementi disponibili, anche presuntivi, tenendo conto dell’attestazione di conformità alle riproduzioni informatiche in possesso dell’ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La produzione documentale nel processo tributario non giustifica, di per sé, la pretesa di imporre l’esibizione degli originali quando la contestazione della controparte sia generica e non specifica.
Le riproduzioni fotografiche o fotostatiche fanno prova dei fatti e delle cose rappresentate, ma la loro contestazione richiede specificità; il giudice può valutarle insieme ad altri elementi di prova.
Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere chiaro, circostanziato e specifico; in caso contrario la copia conserva efficacia probatoria e, comunque, il giudice può accertarne la conformità con altri mezzi, anche presuntivi.
Il disconoscimento di scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma deve essere specifico e determinato, soprattutto quando i documenti prodotti siano più di uno.
Il disconoscimento della scrittura privata incide sull’utilizzabilità del documento; la Corte distingue tale regime da quello delle copie ex art. 2719 c.c.
Il vizio ex art. 360, n. 5, riguarda un fatto storico principale o secondario rilevante ai fini dell’onere della prova, non una mera questione o deduzione difensiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei primi due motivi, fondati sulla violazione delle norme in tema di prova documentale e disconoscimento delle copie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame censurabile deve riguardare un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Richiamato solo nella formulazione del terzo motivo, ma la censura è stata ricondotta sostanzialmente all’omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- La contestazione della conformità di una copia fotostatica all’originale deve essere specifica, circostanziata e riferita ai singoli documenti contestati; un disconoscimento generico non è sufficiente a neutralizzarne il valore probatorio.
- Quando un agente della riscossione produce copie di relate di notifica o avvisi di ricevimento, il giudice non può escluderne automaticamente l’efficacia probatoria solo perché non sono gli originali: deve valutarle insieme agli altri elementi del fascicolo, anche presuntivi, e attribuire rilievo all’attestazione di conformità alle risultanze informatiche disponibili.
- Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c.; la copia resta valutabile dal giudice, che può accertarne la conformità con ogni mezzo di prova.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici principali o secondari, non questioni giuridiche, eccezioni o difese in sé considerate; inoltre la censura deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza.
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