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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32204/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso avente a oggetto la c.d. "troniera" delle mura medicee di Grosseto, utilizzata per attività di ristorazione. Il Comune aveva originariamente locato l'immobile a un soggetto terzo; il contratto era poi proseguito e la società resistente era subentrata nel rapporto dopo cessione d'azienda. Il Comune sosteneva che, a seguito di una delibera di Giunta del 1998 con cui era stata accettata una proposta di aumento del canone formulata dalla conduttrice, si fosse comunque formato un nuovo assetto negoziale o, quantomeno, che i canoni dovessero essere calcolati secondo i parametri di quella delibera. Poiché dal 2005 la conduttrice aveva sospeso integralmente i pagamenti, il Comune aveva intimato sfratto per morosità e chiesto la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni scaduti. I resistenti si opponevano contestando sia la quantificazione della morosità, sia la sussistenza di vizi dell’immobile tali da giustificare la sospensione del canone. In appello il Comune aveva censurato, tra l’altro, l’uso della compensazione impropria, l’accertamento officioso di un controcredito per pagamenti anteriori, la legittimità delle presunzioni utilizzate per ritenere pagati i canoni, la ritenuta tardività/inammissibilità di alcune contestazioni sui conteggi del CTU, nonché la disciplina delle spese processuali e la liquidazione del compenso con incremento per pluralità di parti rappresentate dallo stesso difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo l’ottavo motivo di ricorso, ritenendo errata la liquidazione delle spese di appello ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.M. 55/2014, e ha rigettato tutti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese del giudizio di appello in euro 10.560,80. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione per il parziale accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per dedurre nullità della sentenza per asserite violazioni processuali e motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare falsa applicazione di norme sostanziali in tema di presunzioni e prova del pagamento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro sulla necessità di motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente o la denuncia ex art. 132 non può fondarsi su elementi esterni alla sentenza e non può tradursi in rivalutazione del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione; la Corte afferma che non vi è violazione quando la decisione resta nel perimetro dell’allegazione della parte e riguarda crediti dello stesso rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che il motivo è inconferente se la decisione non si basa sulla nozione di fatto pacifico, ma su argomenti di prova ricavati dal comportamento processuale della parte.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte chiarisce che il divieto di presunzioni semplici non opera quando il fatto è provato attraverso un principio di prova scritta e la valutazione presuntiva si innesta su fatti allegati e non contestati.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di prova del pagamento e al superamento del divieto di prova presuntiva nei limiti consentiti dal principio di prova scritta.

  • art. 345 c.p.c.

    Evocato per contestare la dedotta novità in appello; la Corte osserva che il motivo in realtà non è fondato sulla preclusione, ma sulla mancanza di specifica censura alla tabella di calcolo.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 156 c.p.c., nel contesto delle contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio e delle nullità relative.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 157 c.p.c., in relazione alle nullità del procedimento per CTU.

  • art. 133 d.p.r. 115/2002

    La Corte afferma che, se in una parte processuale plurima solo alcuni soggetti sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato, con applicazione della disciplina speciale in deroga alla regola ordinaria della solidarietà attiva.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione della norma: la regolazione delle spese segue il principio di causalità e la condanna in favore dello Stato discende dalla disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato per affermare che, nei rapporti interni tra più soggetti della stessa parte, la regola divisoria opera solo internamente.

  • art. 1296 c.c.

    La Corte afferma che la possibilità per il debitore di pagare a uno qualsiasi dei creditori solidali non opera quando la condanna va pronunciata a favore dello Stato per la quota del patrocinato, per effetto della norma speciale.

  • art. 4, comma 4, D.M. 55/2014

    La Corte ritiene che, quando più soggetti hanno identica posizione processuale e non comportano questioni distinte, il compenso va ridotto fino al 30% rispetto a quello liquidabile per un solo soggetto, prima di applicare gli incrementi previsti per la pluralità di parti.

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    Richiamato per l’incremento del compenso in presenza di più parti assistite dallo stesso difensore, dopo la riduzione prevista dal comma 4.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, accogliendo il solo motivo relativo alle spese, decide nel merito sulla quantificazione senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L’ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato, introduce una causa petendi nuova o rileva d’ufficio un’eccezione in senso stretto; non ricorre se la decisione si mantiene nel perimetro del rapporto dedotto e si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La denuncia di motivazione apparente o di violazione dell’art. 132 c.p.c. non può essere costruita su elementi esterni alla sentenza: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione effettiva e non sollecitare una rivalutazione del merito.
  • Quando il pagamento di canoni o di somme dovute nell’ambito di uno stesso rapporto è desumibile da allegazioni di parte, da fatti non contestati e da un principio di prova scritta, il giudice può fare uso di presunzioni semplici senza violare il divieto di prova per presunzioni in materia di pagamento.
  • Il divieto di nuova prova o di nuove contestazioni in appello non impedisce ogni critica alla consulenza tecnica d’ufficio: sono ammissibili le argomentazioni difensive che si limitino a contestarne attendibilità e valutazione, purché non introducano nuovi fatti, domande o eccezioni.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, quando una parte processuale è composta da più soggetti e solo alcuni sono ammessi al beneficio, la condanna alle spese deve essere pronunciata in favore dello Stato per la quota riferibile ai patrocinati; la disciplina speciale prevale sulla regola ordinaria della solidarietà attiva tra creditori.
  • Nella liquidazione del compenso professionale per più assistiti con identica posizione processuale e senza questioni distinte, il compenso-base per un solo soggetto va prima ridotto nei limiti dell’art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 e solo dopo possono operare gli incrementi previsti per la pluralità di parti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneGiudicato

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