Cassazione Civile, Ordinanza n. 15240/2025 del 07/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005 e 2006 emessi in base al c.d. redditometro, fondati su beni indice e incrementi patrimoniali. Il contribuente aveva contestato gli atti sostenendo di disporre di provvista non imponibile idonea a giustificare gli esborsi; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, mentre in appello la CTR aveva annullato gli avvisi. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della CTR n. 356/2015, deducendo un preteso errore revocatorio per omessa considerazione di fatti decisivi (tra cui ulteriori autovetture e acquisto dell’abitazione principale). La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che le censure riguardassero, in realtà, valutazioni di merito o vizi motivazionali e non un errore di percezione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la ricorrenza del vizio revocatorio e avesse comunque affermato, in modo scorretto, che gli elementi indicati dall’Ufficio non avrebbero dimostrato il superamento della soglia del 25% tra reddito accertato e dichiarato. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso perché diretto a sollecitare una revisione del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, ma infondati i motivi. Ha affermato che la CTR non aveva commesso un errore revocatorio: il giudice tributario aveva esaminato gli elementi di fatto indicati dall’Ufficio, ne aveva esclusi alcuni e aveva valutato che i residui non fossero sufficienti a integrare il superamento della soglia legale del 25% richiesta per l’accertamento sintetico. Si trattava quindi, al più, di un errore di valutazione di merito, censurabile con ricorso ordinario per cassazione e non con revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità del giudizio revocatorio è stata confermata e il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese di lite in favore del contribuente. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l’Amministrazione, essendo difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lo ha invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata, ma la Corte ha verificato che le censure riguardavano in realtà una valutazione di merito e non un vizio processuale.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio revocatorio presuppone un errore di percezione o un travisamento dei fatti decisivi; non ricorre quando il giudice abbia esaminato i fatti e li abbia valutati in senso ritenuto erroneo.
È richiamato come base normativa dell’accertamento sintetico, subordinato al superamento della soglia di scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato.
È richiamato insieme all’art. 38 c. 4 d.P.R. 600/73 nel contesto dell’accertamento sintetico e della verifica del divario percentuale rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione all’Amministrazione soccombente, perché difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste errore revocatorio quando il giudice abbia effettivamente esaminato gli elementi di fatto rilevanti e la censura investa soltanto la loro valutazione o l’esito decisorio; in tal caso l’errore è, al più, di giudizio e va fatto valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi deve riguardare un vero errore di percezione del contenuto degli atti o dei documenti, non una contestazione della loro rilevanza probatoria.
- In tema di accertamento sintetico, la verifica della soglia legale di scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito mediante indici di capacità contributiva richiede una valutazione complessiva degli elementi disponibili; la loro esclusione o riduzione può escludere il superamento della soglia stessa.
- Se la sentenza impugnata ha motivato sulla irrilevanza o insufficienza degli indici redditometrici residui, l’eventuale erroneità di tale apprezzamento non integra di per sé un vizio revocatorio, ma un possibile vizio di merito.
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