Cassazione Civile, Ordinanza n. 27621/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso per motivi umanitari. In cassazione, tuttavia, il ricorso era limitato alla sola censura relativa al diniego della protezione sussidiaria. La Corte non è entrata nel merito della domanda di protezione, perché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale per il ricorso: la procura, pur contenendo gli estremi del provvedimento impugnato e una data successiva al decreto, non recava la certificazione espressa, da parte del difensore, della posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del provvedimento, richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per i ricorsi per cassazione proposti avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale debba contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore debba certificarne tale posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione del conferente. Poiché nella procura era presente solo l'autentica della firma e non anche la certificazione della data, è stata ravvisata una causa di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo il Ministero svolto difese.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso"; richiesta della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e della certificazione da parte del difensore
Per il ricorso per cassazione contro decreti resi nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve attestare espressamente che è stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma.
Costituiscono il parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità sulla procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono richiamati solo per evidenziare che la disciplina, come interpretata dalle Sezioni Unite, è stata ritenuta non incostituzionale dalla Corte costituzionale.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di costituzionalità della disciplina sulla procura speciale nei ricorsi in materia di protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel giudizio di costituzionalità della disciplina sulla procura speciale nei ricorsi in materia di protezione internazionale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità della disciplina sulla procura speciale nei ricorsi in materia di protezione internazionale.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere un requisito formale ulteriore e specifico: la data di rilascio deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
- La mancata certificazione, da parte del difensore, della data di conferimento della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se la procura contiene gli estremi del provvedimento impugnato e l'autenticazione della sottoscrizione del conferente.
- La sola autentica della firma non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura; i due adempimenti hanno funzione distinta e devono risultare entrambi dalla procura.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è necessità di statuire sulle spese di lite, ferma restando l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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