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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18628 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito - Dividendi percepiti da società del Regno Unito da parte di società italiana - Credito d'imposta - Necessità dell'effettiva percezione dei dividendi - Pagamento mediante compensazione con crediti vantati dalla società italiana nei confronti di quella inglese - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società inglese aveva chiesto il rimborso di una somma corrispondente al 50% del credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. I dividendi, tuttavia, non erano stati effettivamente pagati in denaro: l'obbligazione era stata estinta mediante compensazione con crediti di finanziamento vantati dalla società italiana verso la controllante inglese. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il beneficio convenzionale richiedesse l'effettiva percezione dei dividendi e la prova che la società inglese fosse l'effettiva beneficiaria e fosse assoggettata a imposizione nel Regno Unito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il credito d'imposta convenzionale presupponga l'effettivo pagamento e la percezione dei dividendi da parte del beneficiario. La compensazione con crediti di finanziamento non è stata considerata equivalente all'effettiva percezione richiesta dalla Convenzione. Il primo e il terzo motivo dell'Agenzia sono stati rigettati, il quarto è stato dichiarato assorbito e il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società per il rimborso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, firmata il 21 ottobre 1988 e ratificata dalla legge n. 329 del 1990

    Il residente nel Regno Unito che riceve dividendi da una società residente in Italia ha diritto a un credito d'imposta, purché ne sia l'effettivo beneficiario e percettore.

    Il credito d'imposta convenzionale richiede che la società britannica sia l'effettiva beneficiaria dei dividendi, li abbia realmente percepiti e sia soggetta a imposizione nel Regno Unito su tali redditi. La mera contabilizzazione del credito o l'estinzione dell'obbligazione tramite compensazione non sono sufficienti.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di dimostrare i presupposti del credito d'imposta, inclusa l'effettiva percezione dei dividendi e la tassazione nel Regno Unito, grava sulla società che richiede il beneficio.

  • Art. 14 del D.P.R. n. 917 del 1986

    Il credito d'imposta sui dividendi è collegato alla necessità di evitare una duplicazione effettiva dell'imposizione; in assenza di doppia tassazione non sussiste il credito.

  • Art. 2 della legge n. 904 del 1977

    Anche nella disciplina previgente il credito d'imposta era giustificato soltanto dall'effettiva duplicazione dell'imposta sui dividendi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare gli specifici requisiti formali previsti dalla norma, tra cui il quesito di diritto o il momento di sintesi quando richiesto; la loro mancanza comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • I benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni non spettano automaticamente per il solo fatto che un dividendo sia stato deliberato, contabilizzato o accreditato: occorre dimostrare l'effettiva percezione da parte del beneficiario.
  • La compensazione tra il debito per dividendi e crediti finanziari della società distributrice può non essere considerata un pagamento effettivo ai fini del credito d'imposta convenzionale, soprattutto quando non emerge una reale duplicazione d'imposta.
  • Chi richiede un credito o rimborso convenzionale deve provare tutti i presupposti del beneficio, inclusi la qualità di effettivo beneficiario, la percezione dei dividendi e l'assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza.
  • Il credito d'imposta ha funzione compensativa e presuppone una concreta doppia imposizione della medesima ricchezza; se la doppia imposizione non è dimostrata, il credito non può essere riconosciuto.
  • Operazioni di ristrutturazione, novazione, compensazione o conversione del debito da dividendi in finanziamento devono essere valutate con particolare cautela, perché possono impedire il riconoscimento del beneficio o essere considerate elusive se prive di effettiva sostanza economica.

Testo integrale

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