Cassazione Civile, Ordinanza n. 22454/2021 del 06/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La vicenda origina dalla dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata da una società poi dichiarata fallita. Nel procedimento prefallimentare il tribunale aveva concesso il termine ex art. 161, comma 6, l.fall., ma il commissario giudiziale aveva rilevato gravi carenze informative: mancato deposito dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, successiva trasmissione di un elenco incompleto e incoerente, omissione di debiti verso Erario ed enti previdenziali, mancato rispetto degli obblighi informativi periodici e deposito tardivo e incompleto della prima relazione informativa. La corte d’appello aveva quindi confermato l’inammissibilità della domanda di concordato e il conseguente fallimento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 161, comma 8, l.fall., sostenendo che il tribunale avesse già vagliato l’ammissibilità della domanda e che non fosse consentito un successivo giudizio di inammissibilità; 2) violazione degli artt. 161, commi 6 e 8, 162, commi 2 e 3, e 15 l.fall., sostenendo che la sanzione dell’inammissibilità non fosse applicabile al caso e che sarebbe stato necessario un diverso contraddittorio; 3) violazione degli stessi articoli e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., contestando la motivazione sulla mancata relazione informativa e sulla pretesa inidoneità dell’attività preparatoria del piano. In sostanza, la ricorrente cercava di far ricondurre le criticità al solo vaglio di convenienza e non alla mancata ammissibilità iniziale della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., e la verifica del mantenimento di tale requisito può essere compiuta anche successivamente; ha inoltre chiarito che la carenza informativa iniziale rende legittima la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, senza che sia necessario far esclusivo ricorso al meccanismo dell’art. 161, comma 8. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’art. 161, comma 8, perché non coglieva la ratio decidendi, fondata prima di tutto sul mancato deposito dell’elenco dei creditori. Ha poi ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che il deficit informativo iniziale era di per sé sufficiente a giustificare la decisione e che, comunque, il debitore era stato sentito nel contraddittorio prima della pronuncia. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché l’asserita inidoneità dell’attività svolta era stata valorizzata solo come argomento rafforzativo e non come autonoma base decisoria, oltre al fatto che il breve residuo termine rendeva comunque non praticabile l’abbreviazione. La Corte ha infine ritenuto inammissibile la documentazione nuova depositata in memoria ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata difesa delle intimate.
Norme richiamate
L’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva; la sua mancanza integra una carenza iniziale rilevante ai fini dell’ammissibilità.
La violazione degli obblighi informativi periodici può giustificare la declaratoria di inammissibilità della domanda, ma nel caso concreto la decisione si fonda principalmente sulla carenza informativa iniziale.
art. 162, commi 2 e 3, l.fall.
Richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità per il mancato rispetto degli obblighi e per la necessità di contraddittorio prima della decisione.
Il richiamo dell’art. 161, comma 6, alle condotte previste dall’art. 173 è inteso come rinvio al complesso regime di controllo e revoca/inammissibilità collegato alle sopravvenienze e alle carenze procedurali.
La doglianza sulla violazione del contraddittorio è stata esclusa perché il debitore era comunque stato sentito in udienza.
L’alienante dell’azienda continua a rispondere dei debiti inerenti l’azienda ceduta, salvo consenso liberatorio dei creditori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per il profilo di non autosufficienza delle censure che non riportavano adeguatamente il contenuto del documento contestato.
Richiamato insieme all’art. 118 disp. att. c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza impugnata.
La documentazione nuova prodotta in memoria è stata dichiarata inammissibile perché non attinente a nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti costituisce un requisito essenziale di ammissibilità della domanda; la sua omissione o gravissima incompletezza può fondare da sola la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
- Il controllo giudiziale sull’ammissibilità della domanda di concordato con riserva non si esaurisce nella delibazione iniziale: il mantenimento dei requisiti può essere verificato anche successivamente nel corso della procedura.
- La violazione degli obblighi informativi imposti al debitore nella fase di riserva può legittimare la dichiarazione di inammissibilità, ma, quando sia già emersa una radicale carenza informativa iniziale, tale ulteriore profilo può restare assorbito.
- In cassazione non sono proponibili censure che richiedano un nuovo apprezzamento del materiale documentale o dei fatti di causa; la critica deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e rispettare il principio di autosufficienza.
- Nel procedimento di concordato con riserva inserito nel contesto prefallimentare, il contraddittorio è rispettato se il debitore è stato comunque sentito sull’ammissibilità della proposta e sulle criticità rilevate prima della pronuncia finale.
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