Cassazione Civile, Ordinanza n. 09689/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice socialmente utile impiegata presso una regione per gli anni 2001-2009, la quale chiedeva il pagamento di differenze economiche per l'attività prestata oltre le 20 ore settimanali. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché i giudici avevano ritenuto correttamente applicato il criterio di calcolo previsto dal d.lgs. n. 468/1997, art. 8, cioè una retribuzione oraria parametrata al livello iniziale del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore e calcolata secondo il divisore previsto dal contratto collettivo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, in sintesi, che il lavoro socialmente utile dovesse essere assimilato a un rapporto di lavoro a termine con applicazione del principio di non discriminazione di matrice eurounitaria; contestava inoltre il criterio di computo seguito dalla corte territoriale, sostenendo che la retribuzione andasse calcolata sulla base della retribuzione mensile corretta e del divisore appropriato, e che in ogni caso la tariffa oraria liquidata fosse inferiore a quella dovuta. Con un secondo motivo lamentava che la corte d'appello avesse erroneamente richiesto una specifica allegazione degli errori di calcolo e che tale onere non fosse esigibile quando il trattamento è stabilito direttamente dalla legge. La Regione non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme a un orientamento consolidato secondo cui l'utilizzazione in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa; di conseguenza, in assenza di una radicale difformità della prestazione dal progetto, si applica la disciplina speciale del d.lgs. n. 468/1997, art. 8, che prevede il calcolo del trattamento integrativo sulla base della retribuzione del livello iniziale del dipendente comparabile e del divisore del contratto collettivo del soggetto utilizzatore. Le censure della ricorrente sono state ritenute costruite sul presupposto, non condivisibile, dell'equiparazione al lavoro subordinato a termine. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché non riferita a un fatto decisivo omesso, ma a deduzioni difensive. Inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo state adeguatamente riportate le allegazioni e i documenti necessari a verificare il preteso errore di calcolo, né adeguatamente censurata la statuizione sulla novità della domanda. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata; disposto l'adempimento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 468/1997
Disciplina speciale del trattamento economico dei lavoratori socialmente utili: l'integrazione per le ore eccedenti è parametrata alla retribuzione del livello iniziale del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore e si calcola secondo il divisore del relativo contratto collettivo.
Riproduce la disciplina del lavoro socialmente utile, confermando la natura speciale del rapporto e non subordinata.
Può operare solo se la prestazione resa presenti una radicale difformità rispetto al progetto; in tal caso il rapporto subordinato di fatto resta regolato da tale norma.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria impostazione sulla prova e sul calcolo delle differenze, ma senza accoglimento delle censure.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non deduzioni difensive o elementi istruttori; la censura proposta non rientra nel paradigma.
La parte ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Invocata dalla ricorrente per la non discriminazione rispetto al lavoro a termine, ma ritenuta non pertinente alla fattispecie di lavoro socialmente utile così come disciplinata dalla legge.
Massime di principio
- L'utilizzazione in lavori socialmente utili non integra, di regola, un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale con finalità assistenziali e formative, regolato dalla disciplina legislativa speciale.
- Per il trattamento economico del lavoratore socialmente utile, in assenza di radicale difformità della prestazione rispetto al progetto, si applica il criterio legale di cui al d.lgs. n. 468/1997, art. 8, e non l'equiparazione piena al dipendente subordinato o a termine.
- Il principio di non discriminazione proprio del lavoro a termine non è automaticamente estensibile ai lavori socialmente utili, quando l'ordinamento prevede per essi una disciplina speciale incompatibile con la piena assimilazione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non semplici argomentazioni difensive o elementi istruttori.
- Quando si contestano errori di calcolo o di quantificazione, il ricorso deve rispettare l'onere di specificità, indicando con precisione gli atti, i documenti e i passaggi di calcolo rilevanti; altrimenti la doglianza è inammissibile.
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