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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01047/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per detenzione e miscelazione di carburanti agevolati (art. 40, comma 1, lett. c) e d) D.lgs. n. 504/1995) e per omissione di misure antincendio/di sicurezza (art. 437 c.p.). Il ricorrente ha contestato: a) che il box non fosse un distributore privato e che il carburante fosse destinato esclusivamente all'uso aziendale (non alla vendita); b) la mancata valutazione di documenti e l'omessa escussione del teste Luca Sarcina; c) l'assenza dell'elemento soggettivo (contributo psicologico) in ordine alla miscelazione; d) che l'art. 437 c.p. non si applichi perché il box non costituiva luogo di lavoro; e) che la giurisprudenza richieda la prova della destinazione a usi diversi da quelli agevolati per integrare il reato fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia. È stata quindi confermata la condanna a nove mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) per i reati contestati. I motivi di ricorso sono stati ritenuti, a vario titolo, aspecifici, rivalutativi o generici; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa anche in mancanza di una destinazione alla vendita, nonché appurata la responsabilità in tema di sicurezza sul luogo destinato al rifornimento aziendale.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e d)

    art. 40 comma 1, lett. c) e d. D.lgs. n. 504 del 1995

    Il reato si configura anche quando il prodotto fiscalmente agevolato è detenuto o utilizzato senza titolo o per usi diversi da quelli consentiti; non è richiesta l'immissione in commercio né la destinazione alla vendita perché può essere agente anche il consumatore che possieda prodotti energetici senza averne titolo.

  • Codice penale, art. 437

    Ritenuta applicabile per la mancata collocazione di segnali e apparecchiature idonee a prevenire disastri o infortuni nel locale destinato al rifornimento aziendale, considerato luogo di lavoro o comunque accessibile ai dipendenti.

  • D.lgs. n. 81 del 2008, art. 62 (definizione di luogo di lavoro)

    art. 62 d. lgs. 81 del 2008

    Il luogo destinato a ospitare posti di lavoro include anche luoghi di pertinenza dell'azienda accessibili ai lavoratori; pertanto un box usato per il rifornimento dei mezzi aziendali rientra nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini di tutela della sicurezza.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 (Papini)

    Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini

    Sostiene che il soggetto attivo del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa può essere chiunque possieda prodotti energetici senza titolo, includendo il consumatore; quindi non è necessaria la vendita per integrare il reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017 (Blasio)

    Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017, Blasio

    Chiarisce che la destinazione a usi diversi da quelli agevolati integra il reato e che, quando non vi sia una cesura logico-temporale tra mutamento di destinazione e utilizzo, l'utilizzazione stessa può integrare il reato e giustificare misure cautelari sui mezzi con cui il prodotto è fruito.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2280 del 20/11/2019, dep. 2020

    Sez. 3, n. 2280 del 20/11/2019, dep. 2020

    Richiamata in ricorso ma ritenuta non pertinente: conferma il principio secondo cui il reato si configura per la destinazione a usi diversi, ma la fattispecie richiede valutazione fattuale e non contrasta con le decisioni di merito.

Massime di principio

  • La detenzione di prodotti energetici fiscalmente agevolati, miscelati o privi di titolo, può integrare il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa anche se l'imputato non li mette in commercio; non è necessaria la prova di rivendita.
  • L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dalle circostanze fattuali e dagli atti connessi (es. presenza di impianto di erogazione, documenti giustificativi, uso esclusivo per automezzi aziendali) e non richiede sempre la prova che l'imputato abbia materialmente eseguito la miscelazione.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e concrete; deduzioni generiche o rivalutative dei fatti sono inammissibili o destinate a fallire.
  • Ai fini della responsabilità per violazioni delle norme di sicurezza, è sufficiente che il luogo in cui avviene la fattispecie sia destinato o accessibile allo svolgimento di attività aziendali (dipendenti/autisti che vi accedono), perché si configuri un "luogo di lavoro" ai sensi del D.lgs. 81/2008.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali richiede adeguata spiegazione della loro pertinenza: sentenze su fattispecie diverse non impediscono l'applicazione dei principi richiamati quando la ricostruzione fattuale dei giudici di merito sia coerente.

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