Cassazione Penale, Sentenza n. 01047/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione e miscelazione di carburanti agevolati (art. 40, comma 1, lett. c) e d) D.lgs. n. 504/1995) e per omissione di misure antincendio/di sicurezza (art. 437 c.p.). Il ricorrente ha contestato: a) che il box non fosse un distributore privato e che il carburante fosse destinato esclusivamente all'uso aziendale (non alla vendita); b) la mancata valutazione di documenti e l'omessa escussione del teste Luca Sarcina; c) l'assenza dell'elemento soggettivo (contributo psicologico) in ordine alla miscelazione; d) che l'art. 437 c.p. non si applichi perché il box non costituiva luogo di lavoro; e) che la giurisprudenza richieda la prova della destinazione a usi diversi da quelli agevolati per integrare il reato fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia. È stata quindi confermata la condanna a nove mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) per i reati contestati. I motivi di ricorso sono stati ritenuti, a vario titolo, aspecifici, rivalutativi o generici; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa anche in mancanza di una destinazione alla vendita, nonché appurata la responsabilità in tema di sicurezza sul luogo destinato al rifornimento aziendale.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e d)
art. 40 comma 1, lett. c) e d. D.lgs. n. 504 del 1995
Il reato si configura anche quando il prodotto fiscalmente agevolato è detenuto o utilizzato senza titolo o per usi diversi da quelli consentiti; non è richiesta l'immissione in commercio né la destinazione alla vendita perché può essere agente anche il consumatore che possieda prodotti energetici senza averne titolo.
Ritenuta applicabile per la mancata collocazione di segnali e apparecchiature idonee a prevenire disastri o infortuni nel locale destinato al rifornimento aziendale, considerato luogo di lavoro o comunque accessibile ai dipendenti.
D.lgs. n. 81 del 2008, art. 62 (definizione di luogo di lavoro)
art. 62 d. lgs. 81 del 2008
Il luogo destinato a ospitare posti di lavoro include anche luoghi di pertinenza dell'azienda accessibili ai lavoratori; pertanto un box usato per il rifornimento dei mezzi aziendali rientra nella nozione di luogo di lavoro rilevante ai fini di tutela della sicurezza.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 (Papini)
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sostiene che il soggetto attivo del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa può essere chiunque possieda prodotti energetici senza titolo, includendo il consumatore; quindi non è necessaria la vendita per integrare il reato.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017 (Blasio)
Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017, Blasio
Chiarisce che la destinazione a usi diversi da quelli agevolati integra il reato e che, quando non vi sia una cesura logico-temporale tra mutamento di destinazione e utilizzo, l'utilizzazione stessa può integrare il reato e giustificare misure cautelari sui mezzi con cui il prodotto è fruito.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2280 del 20/11/2019, dep. 2020
Sez. 3, n. 2280 del 20/11/2019, dep. 2020
Richiamata in ricorso ma ritenuta non pertinente: conferma il principio secondo cui il reato si configura per la destinazione a usi diversi, ma la fattispecie richiede valutazione fattuale e non contrasta con le decisioni di merito.
Massime di principio
- La detenzione di prodotti energetici fiscalmente agevolati, miscelati o privi di titolo, può integrare il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa anche se l'imputato non li mette in commercio; non è necessaria la prova di rivendita.
- L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dalle circostanze fattuali e dagli atti connessi (es. presenza di impianto di erogazione, documenti giustificativi, uso esclusivo per automezzi aziendali) e non richiede sempre la prova che l'imputato abbia materialmente eseguito la miscelazione.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e concrete; deduzioni generiche o rivalutative dei fatti sono inammissibili o destinate a fallire.
- Ai fini della responsabilità per violazioni delle norme di sicurezza, è sufficiente che il luogo in cui avviene la fattispecie sia destinato o accessibile allo svolgimento di attività aziendali (dipendenti/autisti che vi accedono), perché si configuri un "luogo di lavoro" ai sensi del D.lgs. 81/2008.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali richiede adeguata spiegazione della loro pertinenza: sentenze su fattispecie diverse non impediscono l'applicazione dei principi richiamati quando la ricostruzione fattuale dei giudici di merito sia coerente.
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