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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17343/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte dell’erede di un contribuente deceduto, di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2006 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza non dichiarata derivante dalla compravendita di un terreno con sovrastante fabbricato. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo utilizzabile, ai fini della ricostruzione della plusvalenza, il valore del terreno rideterminato in sede di imposta di registro a seguito di adesione della cessionaria, e aveva posto a carico della contribuente l’onere di provare il contrario. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 68 d.P.R. 917/86, 5, comma 2, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e 2697 c.c., sostenendo, in sostanza, che l’accertamento non poteva basarsi solo sul valore definito ai fini dell’imposta di registro e che mancavano ulteriori elementi idonei a fondare presuntivamente un maggior corrispettivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio, già consolidato, secondo cui la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015, con efficacia retroattiva, impedisce all’Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente la plusvalenza immobiliare soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale; occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell’accertamento del maggior corrispettivo. Nel caso concreto la Corte ha escluso, anche alla luce del controricorso, la presenza di tali ulteriori elementi, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo originario della contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio in ragione dello ius superveniens.

Norme richiamate

  • art. 68 d.P.R. 917/86

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della disciplina della plusvalenza tassabile; la Corte lo legge in combinazione con la norma interpretativa sopravvenuta che limita l’accertamento induttivo basato sul solo valore dichiarato ai fini di altri tributi.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Richiamato nel motivo di ricorso; la decisione fa riferimento, in sostanza, alla disciplina interpretativa sopravvenuta recata dall’art. 5 del d.lgs. n. 147/2015.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    È la norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che il valore definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, da solo, basti a determinare induttivamente la plusvalenza; servono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che, una volta allegati specifici elementi presuntivi dall’Ufficio, la prova contraria grava sul contribuente, ma nel caso concreto mancavano ulteriori indizi idonei a fondare l’accertamento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili o aziende non può essere accertata in via induttiva sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale.
  • Per fondare il recupero a tassazione del maggior corrispettivo occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente il solo dato proveniente da altro comparto impositivo.
  • La norma di interpretazione autentica sopravvenuta in tema di plusvalenze ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti pendenti.
  • La ripartizione dell’onere della prova opera solo dopo che l’Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei; in mancanza di tali ulteriori elementi, l’accertamento non regge.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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