Sentenza del 19/12/2019 n. 33902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva ritenuto effettive e deducibili le prestazioni fatturate dalla T. s.r.l. al contribuente per complessivi 50.000 euro nell'anno 2005. Ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54, sostenendo che il contribuente non avesse dimostrato l'effettivo pagamento e la certezza dei costi. Assumevano particolare rilievo il pagamento asseritamente avvenuto in contanti e in più tranche, la relazione tra il contribuente e la società emittente, la genericità delle descrizioni delle prestazioni e l'incidenza molto elevata delle fatture sui costi dedotti e sui ricavi della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura. Ha stabilito che, ai fini della deducibilità, il contribuente deve provare l'effettiva sussistenza, la certezza e l'inerenza dei costi. La C.T.R. aveva valutato separatamente gli elementi disponibili e non aveva considerato adeguatamente la necessità di una prova concreta dei pagamenti e dell'effettività delle operazioni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. Il ricorso incidentale sulle spese è rimasto assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La norma disciplina i poteri di accertamento analitico-induttivo dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso concreto è stata richiamata in relazione alla contestazione della deducibilità di costi non adeguatamente dimostrati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura deve descrivere le operazioni con sufficiente specificità. La Corte ha valorizzato la genericità delle descrizioni relative a elaborazione dati e supporto alla progettazione come elemento che rendeva necessaria una prova ulteriore dell'effettività delle prestazioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La disposizione riguarda i poteri di rettifica ai fini IVA ed è stata richiamata dall'Agenzia a sostegno della legittimità della contestazione delle operazioni fatturate.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale è stato il vizio dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo richiede la prova della sua effettiva sussistenza, certezza e inerenza; la sola esistenza della fattura o la sua registrazione contabile non sono necessariamente sufficienti.
- Quando il pagamento è avvenuto in contanti, soprattutto per importi rilevanti, il contribuente deve fornire elementi probatori concreti e coerenti, poiché la mancanza di tracciabilità può rafforzare i dubbi dell'Amministrazione.
- La prova deve essere valutata nel complesso: rapporti tra le parti, importanza delle fatture rispetto ai ricavi e ai costi, genericità delle prestazioni e modalità di pagamento possono costituire indizi convergenti.
- Nei rapporti tra una persona fisica e una società da essa controllata o posseduta integralmente, è opportuno documentare con particolare rigore l'effettività delle prestazioni, la loro inerenza e il pagamento.
- Le fatture dovrebbero descrivere in modo dettagliato le prestazioni rese, indicando attività, periodo, oggetto e risultati, così da consentire la verifica dell'operazione.
- Il rispetto formale delle soglie allora applicabili ai pagamenti in contanti non dimostra, da solo, l'effettività del costo: restano necessari documenti e altri elementi idonei a provare che la prestazione sia stata realmente eseguita e pagata.
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