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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da provvedimenti del Comune che avevano avviato il procedimento per la rimozione forzata di impianti pubblicitari ritenuti abusivi, installati sia su suolo pubblico sia su suolo privato, e da un ulteriore atto con cui l'ente aveva escluso la sanabilità/regolarizzazione di tali impianti. La società interessata aveva impugnato tali atti davanti al giudice amministrativo deducendo, tra l'altro, vizi di motivazione, difetto di istruttoria e violazione del regolamento comunale, sostenendo che la disciplina locale prevedesse l'assegnazione degli spazi secondo l'ordine di presentazione delle domande e non tramite gara. Il TAR aveva respinto il ricorso; in appello il Consiglio di Stato aveva invece accolto il gravame, annullando gli atti comunali e ritenendo la motivazione generica e non conforme al regolamento. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione a Sezioni Unite deducendo, con due motivi, il difetto assoluto o relativo di giurisdizione del giudice amministrativo: da un lato, assumendo che il Consiglio di Stato avesse creato una norma inesistente, ritenendo esistente un procedimento di regolarizzazione non previsto dalla legge; dall'altro, sostenendo che, trattandosi della sola applicazione della sanzione di rimozione accessoria a quella pecuniaria prevista dall'art. 23 cod. strada, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario. La società ha resistito chiedendo il rigetto e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per formazione del giudicato interno o esterno sulla giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato implicito sulla giurisdizione: il TAR aveva deciso nel merito, implicando la propria giurisdizione, e il Comune, pur vittorioso in primo grado sul punto, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul difetto di giurisdizione, oppure quanto meno riproporre tempestivamente l'eccezione con la memoria di costituzione in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. e dell'art. 46 c.p.a. Poiché ciò non era avvenuto nei termini, la questione di giurisdizione era preclusa e non poteva essere esaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte non ha affrontato il merito dei due motivi relativi al riparto di giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato come base della disciplina delle sanzioni per l'installazione abusiva di impianti pubblicitari lungo le strade; il ricorrente lo invoca per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulla sanzione di rimozione accessoria, ma la Corte non entra nel merito per preclusione processuale.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale sul riparto di giurisdizione, ma non applicato nel merito per la preclusione derivante dal giudicato implicito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del sindacato di legittimità sulle questioni di giurisdizione.

  • art. 362, primo comma, c.p.c.

    Richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte nega l'ammissibilità perché la questione era ormai coperta da giudicato implicito.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato nel quadro del difetto di giurisdizione; la Corte richiama anche l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul rilievo del vizio nei successivi gradi di giudizio.

  • art. 9 d.lgs. n. 104/2010

    Norma centrale: nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione va rilevato in primo grado anche d'ufficio; nei giudizi di impugnazione deve essere dedotto con specifico motivo avverso il capo che abbia statuito, implicitamente o esplicitamente, sulla giurisdizione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per affermare che, se la questione non è stata decisa espressamente, deve essere ritualmente riproposta in appello, altrimenti resta preclusa.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per il termine di sessanta giorni entro cui la riproposizione dell'eccezione di giurisdizione deve avvenire nella fase di gravame.

  • art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E

    Citatto come base della richiesta di disapplicazione del regolamento comunale e della determina impugnati, ma non rilevante per la decisione finale sulla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in connessione con l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la decisione di merito del giudice di primo grado implica normalmente una statuizione, anche solo implicita, sulla giurisdizione; se la parte interessata non la contesta con i rimedi e nei termini previsti, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • La questione di giurisdizione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione quando il capo implicito sulla giurisdizione sia passato in giudicato per mancata impugnazione o mancata rituale riproposizione in appello.
  • Se la parte è vittoriosa in primo grado ma intende contestare la giurisdizione affermata implicitamente dal giudice, deve proporre appello incidentale, anche condizionato; in mancanza, la questione è preclusa.
  • Nel processo amministrativo, quando la questione di giurisdizione non sia stata decisa espressamente ma neppure tempestivamente riproposta in appello, non può essere esaminata in sede di legittimità.
  • Il sindacato delle Sezioni Unite sui motivi di giurisdizione presuppone che la questione non sia coperta da giudicato interno o implicito; in difetto, il ricorso è inammissibile senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicato

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