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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20012/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, concernenti l'adeguata retribuzione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione frequentati tra il 1983 e il 1990. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione veniva dedotta, con un unico articolato motivo, la violazione delle norme interne ed eurounitarie in tema di risarcimento da inadempimento delle direttive, sostenendosi in particolare che la legge n. 370 del 1999 non potesse rilevare ai fini del danno e del dies a quo della prescrizione, che la prescrizione non potesse decorrere prima della definizione di varie incertezze giurisprudenziali (giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva), e che fosse necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la compatibilità del termine prescrizionale con il principio di effettività del diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto consolidato il principio per cui il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. Ha escluso che le asserite incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sulla legittimazione passiva possano impedire la decorrenza della prescrizione, osservando che dal 1999 i danneggiati potevano comunque agire nei confronti dello Stato con strumenti processuali adeguati. Ha inoltre negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo la censura manifestamente infondata e proposta contro diritto vivente consolidato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio denunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la questione era già stata risolta in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché non sussistevano dubbi interpretativi rilevanti né un potenziale contrasto con il diritto UE

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    è stata applicata la condanna equitativa per responsabilità aggravata, per la proposizione di un ricorso manifestamente infondato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    è stato considerato il dies a quo della prescrizione decennale del diritto risarcitorio dei medici specializzandi esclusi dal beneficio previsto dalla norma

  • art. 39 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    è stato richiamato per delimitare l'ambito temporale della disciplina economica dei medici specializzandi

  • art. 6 della CEDU

    la soluzione adottata è stata ritenuta compatibile con il diritto di accesso al tribunale, in presenza di termini di prescrizione ragionevoli

  • art. 5 TCEE

    richiamato insieme alle altre norme eurounitarie invocate nel motivo

  • art. 189 TCEE

    richiamato insieme alle altre norme eurounitarie invocate nel motivo

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti quale parametro della pretesa violazione da tardivo recepimento delle direttive

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti quale parametro eurounitario del diritto alla tutela giurisdizionale

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle fonti asseritamente violate

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione sistematica della disciplina applicabile

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte quale disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi

  • direttive CEE 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    sono le direttive la cui tardiva attuazione ha fondato la pretesa risarcitoria

  • direttiva 93/16/CEE

    richiamata per escludere che introducesse un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio

  • direttiva 2005/36/CE

    richiamata per escludere che modificasse il quadro rilevante sulla remunerazione degli specializzandi

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive europee può essere soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'ordinamento interno rende ragionevolmente percepibile la persistenza dell'inadempimento statale e la possibilità di agire.
  • Una legge nazionale che riconosca un beneficio solo a una categoria limitata di aventi diritto può segnare, per gli esclusi, il momento iniziale della prescrizione della pretesa risarcitoria, poiché rende chiaro che lo Stato non adotterà ulteriori misure satisfattive.
  • In tema di decorrenza della prescrizione, le incertezze sulla giurisdizione, sulla qualificazione dell'azione o sulla legittimazione passiva non impediscono di regola l'esercizio del diritto, se il creditore può comunque agire e interrompere la prescrizione anche in via stragiudiziale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già stabilizzato il principio applicabile e non emergono reali dubbi interpretativi, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario.
  • L'esperibilità dell'azione risarcitoria contro lo Stato per tardivo recepimento di direttive non richiede la preventiva definizione di altre questioni processuali, se il diritto è autonomo e immediatamente azionabile.
  • L'uso dell'impugnazione contro un orientamento nomofilattico consolidato, senza elementi nuovi idonei a superarlo, può integrare condotta processuale sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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