Sentenza del 04/03/2024 n. 685 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso IVA relativa all'anno d'imposta 2005 per un credito IVA di €12.000, presentata con il modello UNICO SC 2006 (24/10/2006). L'Agenzia ha successivamente negato il rimborso con provvedimento del 23/01/2020 motivando il diniego per prescrizione del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 2946 c.c. Il contribuente ha impugnato sostenendo che: (1) il termine di prescrizione decennale non era decorso perché era stato interrotto da un sollecito formale del 27/12/2016; (2) ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, DPR 633/1972 (nella formulazione vigente al momento della dichiarazione) il silenzio-rifiuto si forma solo allo scadere dei 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, per cui durante tale periodo il decorso della prescrizione è sospeso e il termine decennale comincia a decorrere solo dal 24/01/2007 (90 giorni dopo la presentazione del 24/10/2006).
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accolse il ricorso ritenendo che il termine di prescrizione decorre dal momento di formazione del silenzio-rifiuto (24/01/2007) e che il sollecito formale del 27/12/2016 ha validamente interrotto la prescrizione; ordinò il rimborso di €12.000 e condannò l'Ufficio al pagamento delle spese. L'Agenzia proponeva appello, che è stato respinto: la Corte ha rigettato i motivi dell'Ufficio (anche quelli processuali relativi ai termini di costituzione) e ha confermato che durante lo 'spatium deliberandi' il diritto non può essere fatto valere e quindi la prescrizione è sospesa; ha ritenuto che il sollecito del 27/12/2016 abbia interrotto la prescrizione e ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di lite per complessivi €1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 38-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
"i rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione" (formulazione vigente alla data di presentazione del modello UNICO SC 2006)
La Corte ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, il silenzio-rifiuto si forma allo scadere dei 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione; durante questi 90 giorni il decorso della prescrizione è sospeso perché il diritto non può ancora essere fatto valere.
Secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, il tempo di formazione del silenzio-rifiuto (spatium deliberandi) costituisce periodo durante il quale il decorso della prescrizione è sospeso; pertanto la prescrizione inizia a decorrere solo al termine di tale periodo.
art. 17-bis, D.lgs. n. 546/1992
Norma procedurale che disciplina la procedura ricorso/reclamo per controversie di valore inferiore a €50.000 e i termini (90 giorni per la fase amministrativa con ulteriore termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio); la Corte l'ha utilizzata per respingere il motivo processuale dell'Ufficio relativo alla presunta tardività del deposito del ricorso.
Norma civile sulla prescrizione decennale: l'Ufficio aveva invocato la prescrizione ai sensi di questa disposizione per negare il rimborso; la Corte ha ritenuto però che la prescrizione decennale non fosse maturata in quanto il termine decorreva solo dopo la formazione del silenzio-rifiuto e, successivamente, era stato interrotto dal sollecito del 27/12/2016.
Norma generale sull'interruzione della prescrizione; citata dall'Ufficio come rilievo ma la Corte ha ritenuto che il sollecito formale del 27/12/2016 fosse idoneo a interrompere la prescrizione.
Massime di principio
- Quando la richiesta di rimborso IVA è presentata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 38‑bis DPR 633/1972, l'amministrazione dispone di 90 giorni per decidere: il silenzio‑rifiuto si perfeziona allo scadere di tale termine e fino a quel momento il diritto al rimborso non è esercitabile.
- Il decorso della prescrizione decennale in materia di rimborsi fiscali inizia, per le istanze presentate con la dichiarazione, al momento di formazione del silenzio‑rifiuto (termine di 90 giorni), non dalla data di presentazione della dichiarazione.
- Un sollecito formale del contribuente, inviato prima della scadenza della prescrizione decennale (cioè dopo la formazione del silenzio‑rifiuto ma entro il termine prescrizionale), interrompe validamente la prescrizione ai sensi delle norme civili.
- L'amministrazione non può considerare 'in corso' lo spatium deliberandi come periodo in cui la prescrizione scorre: se la legge prevede un periodo per la formazione del silenzio‑rifiuto, tale periodo sospende il decorso della prescrizione perché il diritto non è ancora azionabile.
- Il contribuente deve vigilare sui termini: in caso di mancata risposta entro 90 giorni è opportuno inviare solleciti e, se necessario, impugnare il silenzio‑rifiuto entro i termini processuali per non rischiare la perdita del diritto.
- Sul piano procedurale, per le controversie di valore inferiore a soglie previste, è necessario rispettare la disciplina del ricorso/reclamo (art. 17‑bis D.lgs. 546/1992) e i relativi termini per costituzione in giudizio.
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