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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 5625 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento per le annualità 2005 e 2006, emessi a seguito di controlli della Guardia di Finanza. L’Agenzia contestava alla società operazioni fraudolente e chiedeva, per il 2005, il recupero di € 287.046,41 per IVA non applicata su cessioni nazionali fatturate come non imponibili, € 70.720,29 e € 183.483,30 per IVA detratta su acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti e € 39.928,00 per indebita deduzione IRAP di € 939.488,00. Per il 2006 chiedeva € 217.138,20 per IVA non applicata su cessioni nazionali, € 172.252,40 e € 32.818,30 per IVA detratta su acquisti ritenuti inesistenti e € 3.569,76 per IVA non applicata su cessioni nazionali. Gli schemi contestati comprendevano vendite senza IVA sulla base di dichiarazioni d’intento e l’interposizione di società cartiere, con IVA addebitata ma non versata. La contribuente contestava la ricostruzione e invocava anche la decadenza dal potere di accertamento per mancanza dei presupposti del raddoppio dei termini. I giudici di merito avevano accolto in parte il ricorso, ritenendo non provata la consapevolezza della società circa la falsità delle dichiarazioni d’intento e l’illegittimità delle operazioni. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi e la società ricorso incidentale con due motivi; la decisione non li ha esaminati nel merito, poiché la controversia è stata definita in via agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo entrambe le parti confermato la definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e l’Agenzia attestato la regolare conclusione della procedura. Non sono stati quindi decisi nel merito i tre motivi del ricorso principale né i due motivi incidentali, e restano ferme le statuizioni di merito non travolte dalla definizione. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. Esclusa la condanna della contribuente al doppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 6 del decreto-legge n. 119/2018

    La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

    Quando la procedura di definizione agevolata della controversia si è regolarmente perfezionata e le parti ne danno atto, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, senza necessità di decidere le questioni sostanziali ancora pendenti.

  • Art. 6, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge n. 119/2018

    Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , restano a carico della parte che le ha anticipate.

    Nel giudizio estinto in conseguenza della definizione agevolata, ciascuna parte sopporta le spese che ha già anticipato.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all' art. 13 , comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002 , in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa che determina la rinuncia o l’estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite, se perfezionata e riconosciuta dalle parti, può determinare l’estinzione del giudizio senza una pronuncia sui motivi di ricorso: l’esito processuale non equivale quindi a una decisione di merito sulla fondatezza degli accertamenti.
  • In caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico di ciascuna parte per quanto da essa anticipato, salvo diversa previsione applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato non va applicato quando la rinuncia o la causa estintiva sopravviene alla proposizione del ricorso.

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