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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 5727 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso delle maggiori IRPEF e addizionali regionali e comunali versate per il 2014 e il 2015, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori previste dalla legge n. 238/2010. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, la CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente: violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestata diversità giuridica fra il precedente datore di lavoro estero e quello italiano; e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c. per travisamento dei documenti che dimostravano tale diversità. La CTR aveva ritenuto che il lavoratore fosse stato semplicemente distaccato in Italia e che non fosse provata l’esistenza di un datore di lavoro italiano distinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando un travisamento decisivo del contenuto oggettivo delle prove: i documenti dimostravano che il precedente datore era una società svizzera e il nuovo datore una distinta società di diritto inglese operante tramite succursale italiana. La sentenza della CTR della Lombardia è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato riconosciuto direttamente il rimborso né definitivamente accertato il diritto all’agevolazione: tali questioni dovranno essere riesaminate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, artt. 2 e 3

    Gli artt. 2 e 3 della legge n. 238-2010 prevedono una serie di benefici ed agevolazioni fiscali per determinate categorie di soggetti che, dopo avere trascorso un periodo di studio e lavoro all'estero, rientrino in Italia.

    La legge prevede agevolazioni fiscali per categorie di lavoratori e studenti rientrati in Italia, subordinandole ai requisiti stabiliti dalla disciplina. In questo giudizio la Corte non ha deciso definitivamente se il contribuente li possieda: ha stabilito che la questione va riesaminata sulla base della corretta ricostruzione dei rapporti di lavoro.

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2, comma 1

    In particolare, l'art. 2, comma 1, legge n. 238 del 2010 prevede che hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3: a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività, di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività; b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

    La disposizione individua le categorie agevolabili e richiede, tra l’altro, i requisiti di cittadinanza, residenza pregressa, attività lavorativa o di studio all’estero e trasferimento di domicilio e residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

  • Legge 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2, comma 2

    La stessa norma, al comma 2, attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare con decreto le categorie di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali.

    Il comma affida a un decreto ministeriale l’individuazione delle categorie di beneficiari, sulla base delle esperienze e qualificazioni rilevanti.

  • Decreto ministeriale 3 giugno 2011

    Il decreto, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 238/2010, individua le categorie di beneficiari e specifica requisiti quali età, residenza, formazione o attività svolta all’estero e trasferimento in Italia. La decisione non ne ha applicato definitivamente i requisiti al caso concreto.

  • Decreto-legge n. 216 del 2011

    La Corte richiama la modifica che ha collegato il requisito del biennio di residenza o domicilio all’estero ai due anni antecedenti la data del rientro.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Nella fattispecie in esame, va rilevato che, proprio attraverso la ricognizione del contenuto oggettivo della prova offerta dal contribuente, appare evidente - contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. - l'alterità giuridica del datore di lavoro in Italia, rispetto al precedente datore di lavoro alle cui dipendenze il ricorrente prestava la propria attività.

    L’art. 115 c.p.c. consente di censurare in cassazione il travisamento della prova quando il giudice abbia erroneamente percepito il suo contenuto oggettivo, anziché limitarsi a valutarne la forza dimostrativa. L’errore deve riguardare una circostanza discussa e decisiva; qui la diversità dei datori risultava dai documenti ed era determinante per la controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    La disposizione è stata indicata nel secondo motivo, ma la Corte ha accolto i motivi congiuntamente fondando la decisione sul travisamento percettivo della prova ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; non ha enunciato una distinta interpretazione dell’art. 116 c.p.c.

  • Codice civile, art. 2729

    La disposizione è stata indicata nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha risolto la censura ravvisando un travisamento del contenuto oggettivo della prova, senza formulare una distinta interpretazione dell’art. 2729 c.c.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    Orbene, deve rilevarsi che, in tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

    Il ricorso per cassazione può denunciare, ai sensi del n. 4, l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, se la circostanza è stata discussa tra le parti. Non è invece sufficiente contestare la valutazione di attendibilità o di efficacia dimostrativa compiuta dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Il n. 3 è stato invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte ha accolto le censure sulla base del travisamento della prova e non ha fondato la decisione su una distinta violazione di legge ai sensi di tale disposizione.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate richiamata dalla Corte indica che la precedente residenza in Italia può essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46. La norma è riportata come indicazione documentale e non costituisce la ragione decisiva dell’accoglimento.

  • Decreto del Ministro degli Affari Esteri 30 marzo 2011, art. 1

    La Corte riferisce che la circolare n. 14-E del 2012 individua nella documentazione consolare, o in altra documentazione idonea, possibili prove della residenza o del domicilio biennale all’estero. Non è la base decisiva della cassazione.

Massime di principio

  • Nel valutare i requisiti di un’agevolazione collegata al rientro in Italia, occorre accertare in concreto chi fosse il datore di lavoro prima e dopo il trasferimento e verificare i documenti che attestano i relativi rapporti.
  • L’appartenenza di due società allo stesso gruppo non elimina di per sé la loro distinta personalità giuridica né trasferisce automaticamente da una società all’altra i rapporti di lavoro. Un centro unico di imputazione richiede un accertamento specifico, ad esempio in presenza di simulazione o frode.
  • In cassazione è denunciabile il travisamento percettivo della prova, non la mera contestazione del peso o della valutazione attribuiti dal giudice ai documenti. Occorre dimostrare che il contenuto oggettivo sia stato letto in modo errato, che la circostanza fosse controversa e che l’errore sia decisivo.
  • La cassazione con rinvio per un errore probatorio non equivale al riconoscimento definitivo del beneficio o del rimborso: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia tenendo conto del principio affermato e accertare tutti i requisiti sostanziali richiesti.

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