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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 5778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso di 239.607,28 euro di IVA versata tra aprile 2013 e luglio 2014 in seguito a un accertamento per splafonamento, ossia per acquisti in sospensione d’imposta superiori al plafond disponibile. L’accertamento riguardava l’anno 2006 e derivava dal conteggio duplicato di una fattura. Dopo avere aderito all’accertamento e pagato l’imposta e la sanzione ridotta, la società aveva presentato istanza di rimborso il 17 dicembre 2014; formatosi il silenzio-rifiuto, ne aveva chiesto l’annullamento. La CTP di Cremona aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello. In Cassazione la società ha contestato, con il primo motivo, l’insufficienza della motivazione della CTR e, con il secondo, l’interpretazione degli artt. 8 e 60 del d.P.R. n. 633/1972: sosteneva che l’IVA pagata per lo splafonamento dovesse poter essere detratta o rimborsata, anche per garantire la neutralità dell’imposta e non aggiungere alla sanzione una seconda penalizzazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto unitariamente i due motivi, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo: spetta alla società il rimborso dell’IVA richiesta, pari a 239.607,28 euro. Ha chiarito che il richiamo all’art. 60, settimo comma, non impedisce il rimborso nel caso concreto, poiché tale disposizione disciplina la rivalsa successiva del cedente o prestatore, mentre qui l’esportatore abituale aveva versato direttamente l’imposta dovuta per lo splafonamento. L’IVA versata genera un credito detraibile o rimborsabile, nel rispetto della neutralità del tributo. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.P.R. n. 633/1972

    In definitiva, il plafond disciplinato dall'art. 8, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 633 del 1972, rappresenta un semplice limite quantitativo monetario, pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni utilizzabile nell'anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione d'imposta.

    La non imponibilità degli acquisti dell’esportatore abituale entro il plafond non elimina il debito IVA: ne consente la sospensione o l’estinzione mediante compensazione con crediti IVA. Il superamento del plafond comporta quindi il versamento dell’imposta, ma non esclude per ciò solo la possibilità di detrarla o ottenerne il rimborso dopo il pagamento.

  • Art. 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972

    Ipotesi, questa, all'evidenza estranea al caso in esame, in cui la società ricorrente (esportatore abituale e società cessionaria) da un lato ha versato l'imposta accertata, quale maggiore Iva (per un importo complessivo di euro 405.507,60) in quanto aveva effettuato acquisti in sospensione d'imposta per un importo superiore a quello consentito e dall'altro ha versato l'intero ammontare della sanzione irrogata per complessivi euro 508.135,00 (poi ridotta ad un sesto in euro 84.689,17), per poi chiedere il rimborso del credito Iva versato per l'importo di euro 239.607,28.

    La disposizione regola la rivalsa successiva esercitata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente dopo un accertamento. Non si applica direttamente al caso in cui l’esportatore abituale, quale cessionario, abbia versato l’IVA accertata per lo splafonamento; pertanto non costituisce ostacolo al riconoscimento del credito IVA.

  • Art. 19, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 546/1992

    È la disposizione indicata quale base dell’istanza di rimborso dell’IVA e della conseguente impugnazione del silenzio-rifiuto. La Corte ha accolto nel merito il ricorso introduttivo relativo a tale richiesta.

  • Art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 546/1992

    Decorso il termine di novanta giorni dall’istanza di rimborso senza risposta dell’Amministrazione, il contribuente ha proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto.

  • Art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.

    È la norma processuale invocata per censurare la motivazione della sentenza della CTR, ritenuta insufficiente e non verificabile nei riferimenti alla giurisprudenza. La Corte ha trattato tale censura congiuntamente al motivo sulla disciplina sostanziale.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione delle disposizioni IVA in materia di plafond e rivalsa. La censura è stata accolta nell’ambito dell’accoglimento unitario dei motivi.

  • Articoli 167 e seguenti e art. 168 della direttiva 2006/112/CE

    il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni e che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'Iva di cui sono debitori in relazione all'imposta dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'Iva

    Il diritto alla detrazione è un elemento fondamentale del sistema IVA e mira a esonerare l’imprenditore dall’imposta assolta nell’attività economica. La neutralità giustifica la detrazione o il rimborso dell’IVA pagata, salvo limitazioni legittime, come quelle connesse a frode o abuso.

Massime di principio

  • Lo splafonamento dell’esportatore abituale comporta il pagamento dell’IVA dovuta sugli acquisti eccedenti il plafond, ma non trasforma automaticamente quell’imposta in un costo definitivo: una volta assolta, può dar luogo a detrazione, riporto del credito o rimborso, in coerenza con la neutralità dell’IVA.
  • La disciplina dell’art. 60, settimo comma, relativa alla rivalsa successiva del cedente o prestatore non va estesa a casi diversi, in cui il cessionario esportatore abituale abbia versato direttamente l’imposta accertata per splafonamento.
  • Il pagamento dell’imposta e delle sanzioni per la violazione del plafond non esclude di per sé il recupero dell’IVA versata. La sanzione per l’irregolarità e il riconoscimento del credito IVA operano su piani distinti; restano possibili limitazioni in presenza di frode o abuso.
  • In caso di silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di rimborso, occorre rispettare il termine previsto per impugnare il silenzio-rifiuto; nel caso deciso, la domanda è stata accolta nel merito e le spese sono state compensate.

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