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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 5632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Milano, che aveva accolto l’appello delle contribuenti contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Gli avvisi liquidavano imposte di registro, ipotecarie e catastali, con sanzioni, interessi e accessori: l’importo iniziale era di 107.844,50 euro, poi ridotto a 31.663,01 euro, in relazione alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1652/2010 del 31 maggio 2010, resa in una divisione immobiliare tra fratelli e sorelle, con conguaglio complessivo di 468.188,50 euro. Con il primo motivo l’Agenzia sosteneva che la divisione dovesse scontare l’imposta proporzionale prevista per gli atti di divisione, e non l’imposta fissa applicata dalla CTR in ragione della subordinazione dell’assegnazione al pagamento del conguaglio. Con il secondo motivo contestava il trattamento agevolato riconosciuto alle contribuenti, affermando che la disciplina successiva della piccola proprietà contadina prevedeva l’imposta catastale dell’1%. Le contribuenti avevano inoltre dedotto l’erroneità dei calcoli e una duplicazione d’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia e cassato la sentenza della CTR. Ha stabilito che, nella divisione, il conguaglio serve a perequare il valore delle quote e il suo pagamento non è una condizione di efficacia dell’assegnazione: la divisione è quindi soggetta all’imposizione proporzionale di registro e ipotecaria. Ha inoltre ritenuto che l’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 194/2009, successivo e regolatore della stessa materia, abbia implicitamente abrogato la disciplina previgente invocata per l’agevolazione, prevedendo l’imposta catastale dell’1%. La doglianza delle contribuenti sui calcoli e sulla duplicazione è stata respinta perché non autosufficiente: non indicava in modo adeguato dove e come fosse stata formulata nei precedenti gradi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario delle contribuenti. Spese integralmente compensate, considerati i contrasti giurisprudenziali e la non agevole interpretazione dell’atto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), art. 20

    l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto (...)

    Ai fini dell’imposta di registro conta la natura giuridica effettiva dell’atto e degli effetti che produce, non la sua denominazione o la sola formulazione materiale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3 della Tariffa, parte prima

    la disposta subordinazione dell'assegnazione dei beni immobili al pagamento del conguaglio del prezzo opera come un mero effetto succedaneo della predetta forma di divisione, che deriva dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte e soprattutto non si pone quale condizione, tantomeno meramente potestativa, di efficacia della sentenza di divisione, per cui essa, ai fini che occupano, va assoggettata alla imposta proporzionale di registro ed ipotecaria nella misura pretesa dall'Ufficio.

    La divisione immobiliare con conguaglio non è assoggettata all’imposta fissa per il solo fatto che l’assegnazione sia collegata al pagamento. Il conguaglio non è una condizione sospensiva dell’effetto divisorio: si applica dunque l’imposizione proporzionale prevista per la divisione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    la disposta subordinazione dell'assegnazione dei beni immobili al pagamento del conguaglio del prezzo opera come un mero effetto succedaneo della predetta forma di divisione, che deriva dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte e soprattutto non si pone quale condizione, tantomeno meramente potestativa, di efficacia della sentenza di divisione, per cui essa, ai fini che occupano, va assoggettata alla imposta proporzionale di registro ed ipotecaria nella misura pretesa dall'Ufficio.

    La disposizione è applicata insieme alla tariffa per assoggettare proporzionalmente a imposta l’atto giudiziale di divisione; il conguaglio non differisce l’imposizione fino al suo pagamento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27

    la disposta subordinazione dell'assegnazione dei beni immobili al pagamento del conguaglio del prezzo opera come un mero effetto succedaneo della predetta forma di divisione, che deriva dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte e soprattutto non si pone quale condizione, tantomeno meramente potestativa, di efficacia della sentenza di divisione, per cui essa, ai fini che occupano, va assoggettata alla imposta proporzionale di registro ed ipotecaria nella misura pretesa dall'Ufficio.

    La disciplina delle condizioni non giustifica, nel caso di una sentenza di divisione con conguaglio, il rinvio dell’imposizione o l’applicazione dell’imposta fissa: il conguaglio non è una condizione di efficacia della divisione.

  • D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 2-bis

    Trattasi di previsione successiva all' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (relativa alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, che precedeva l'imposta di registro ridotta ad un decimo e l'imposta ipotecaria nella misura fissa), che ha regolato in modo differente la stessa materia, comportando quindi una implicita abrogazione della precedente disciplina ai sensi dell' art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo la nuova disposizione regola la materia già disciplinata dalla legge anteriore.

    Per gli atti ricadenti nella disciplina della piccola proprietà contadina, la norma successiva prevale sulla disciplina anteriore incompatibile e ne determina l’abrogazione implicita; la decisione richiama, in particolare, l’imposta catastale dell’1%.

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1

    Trattasi di previsione successiva all' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (relativa alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, che precedeva l'imposta di registro ridotta ad un decimo e l'imposta ipotecaria nella misura fissa), che ha regolato in modo differente la stessa materia, comportando quindi una implicita abrogazione della precedente disciplina ai sensi dell' art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo la nuova disposizione regola la materia già disciplinata dalla legge anteriore.

    La disciplina agevolativa previgente della piccola proprietà contadina è ritenuta superata, nella materia regolata dalla norma successiva del 2009, per incompatibilità e regolazione sopravvenuta della stessa materia.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 15

    Trattasi di previsione successiva all' art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (relativa alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, che precedeva l'imposta di registro ridotta ad un decimo e l'imposta ipotecaria nella misura fissa), che ha regolato in modo differente la stessa materia, comportando quindi una implicita abrogazione della precedente disciplina ai sensi dell' art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo la nuova disposizione regola la materia già disciplinata dalla legge anteriore.

    Una disciplina successiva che regola diversamente la stessa materia comporta l’abrogazione implicita della disciplina precedente.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 12 e 13

    non risulta che il provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata, notificato il 29 luglio 2020, sia stato oggetto di impugnazione, il che impone, ai sensi dell' art. 6 , commi 12 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 di decidere la controversia.

    Non essendo stato impugnato il diniego della definizione agevolata, la controversia deve essere decisa nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366, primo comma, n. 3

    l'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., applicabile anche al controricorso, trattandosi di requisito del tutto compatibile con detto atto, che impone, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che non può ritenersi osservato nemmeno tramite la mera riproduzione della sentenza impugnata (...) allorché quest'ultima non contenga una chiara esposizione del fatto processuale o meglio - come nelle specie - delle domande e dei motivi di appello proposti.

    Il controricorso deve esporre in modo sommario ma sufficiente i fatti e le questioni processuali rilevanti. Se la decisione impugnata non descrive chiaramente le domande e i motivi di appello, non basta richiamarla o riprodurla: occorre indicare con precisione contenuto e collocazione delle doglianze.

  • Codice di procedura civile, art. 370, secondo comma

    il disposto dell'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., applicabile anche al controricorso, trattandosi di requisito del tutto compatibile con detto atto, che impone, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto per il ricorso si applica anche al controricorso, secondo il rinvio operato dall’art. 370, secondo comma, c.p.c.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di divisione immobiliare, il conguaglio ha normalmente funzione perequativa tra le quote: il suo mancato pagamento dà luogo a un credito azionabile con i normali strumenti di tutela, ma non rende inefficace l’assegnazione. Non va quindi automaticamente trattato come condizione sospensiva del trasferimento.
  • Per la tassazione degli atti giudiziari rileva il rapporto giuridico e l’effetto prodotto dall’atto, non soltanto la sua formulazione letterale. La qualificazione fiscale deve seguire la natura effettiva della fattispecie.
  • Non si deve confondere la divisione con la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.: in quest’ultima il pagamento del prezzo può incidere sull’efficacia del trasferimento; nella divisione, invece, il conguaglio non ha la stessa funzione di controprestazione.
  • Quando una norma successiva disciplina in modo diverso la stessa materia di una norma anteriore, può verificarsi un’abrogazione implicita della disciplina precedente; occorre quindi verificare la normativa vigente al momento rilevante e la sua compatibilità con le agevolazioni invocate.
  • Nel controricorso, una contestazione di calcoli o duplicazioni deve indicare in modo autosufficiente quali argomenti furono proposti nei gradi di merito e dove furono formulati. Una doglianza generica o un mero rinvio agli atti non consente alla Cassazione di ricostruirla.
  • Il diniego di una definizione agevolata non impugnato non impedisce la prosecuzione e la decisione della controversia secondo le regole ordinarie.

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