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Sentenza

Sentenza del 04/03/2024 n. 5631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato gli accertamenti IVA per gli anni 2007-2010, contestando il recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta in relazione a operazioni fraudolente e il recupero dell’IVA non applicata sulle cessioni alla Tecno Italia s.r.l., fatturate come non imponibili sulla base di lettere d’intento ideologicamente false. La Commissione tributaria di II grado di Trento aveva ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento e provata la conoscenza o conoscibilità, da parte della contribuente, dell’illegittimità delle operazioni. La società aveva proposto ricorso per cassazione con otto motivi. Nel corso del giudizio, tuttavia, entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare definita la controversia mediante la procedura agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte ha preso atto che la procedura di definizione agevolata si era regolarmente perfezionata e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito gli otto motivi di ricorso. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo l’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Non è dovuto il doppio del contributo unificato, perché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

    Quando la procedura di definizione agevolata della controversia tributaria risulta regolarmente conclusa e le parti ne chiedono il riconoscimento, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza decisione sulle questioni di merito.

  • Art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018

    Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , restano a carico della parte che le ha anticipate.

    Nel giudizio estinto a seguito della definizione agevolata, ciascuna parte sopporta le spese che ha già anticipato.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 , in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la rinuncia o la causa che conduce all’estinzione sopravviene dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se una controversia tributaria viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e la definizione risulta perfezionata, il giudice dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito delle contestazioni.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico di ciascuna parte per quanto da essa anticipato, salvo diversa previsione applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato non consegue automaticamente all’estinzione o alla rinuncia: non è dovuto quando il relativo presupposto interviene dopo la presentazione del ricorso.

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