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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19727/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Una società, poi dichiarata fallita nelle more del giudizio, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2013 con cui l’Ufficio, a seguito di PVC riguardante più annualità, aveva ripreso a tassazione IRES e IVA, oltre sanzioni, disconoscendo sia costi relativi a due fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, sia la deducibilità di ulteriori costi ritenuti non inerenti. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado quanto alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e aveva ritenuto inammissibili, perché nuove, le deduzioni contenute nel primo motivo di appello del fallimento. In cassazione il fallimento ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione inesistente e violazione delle norme processuali e del processo tributario, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente qualificato come nuova una censura già proposta in primo grado sulla non inerenza di diverse fatture di acquisto; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e delle norme del processo tributario, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sulla specifica doglianza relativa alla non inerenza di ulteriori fatture di acquisto, distinta da quella sulle due fatture ritenute oggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, poiché il percorso logico della CTR, pur sintetico, era comprensibile: l’inammissibilità era stata dichiarata per asserita novità della domanda/deduzione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il divieto di nova in appello non si estende alle mere argomentazioni difensive che si limitano a sviluppare censure già formulate in primo grado senza introdurre nuovi fatti, nuove domande, eccezioni o prove. Poiché la doglianza sull’inerenza dei costi era già stata introdotta nel giudizio di primo grado e in appello erano state solo aggiunte argomentazioni difensive, la CTR avrebbe dovuto esaminarla nel merito. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando manchi del tutto il percorso logico-argomentativo che consente di comprendere la decisione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
  • Nel processo tributario il divieto di nova in appello non impedisce la proposizione di nuove argomentazioni difensive che sviluppino o precisino censure già dedotte in primo grado, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande, nuove eccezioni in senso tecnico o nuove prove.
  • La distinzione decisiva, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è tra nuove formulazioni letterali del motivo e motivo già scritto in identici termini, ma tra mera difesa aggiuntiva e introduzione di un autonomo thema decidendum.
  • Quando una censura di merito è stata già proposta in primo grado, il giudice di appello deve esaminarla se in secondo grado la parte si limita a svilupparla con ulteriori argomentazioni difensive; la sua declaratoria di inammissibilità per novità è erronea.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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