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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30394/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta di risarcimento proposta da un cittadino che assumeva di essere caduto, in ora serale e in un tratto di marciapiede del centro urbano, a causa di un dissesto del piano di calpestio (mancanza di mattonelle, presenza di tombini e asserita insidia non visibile né segnalata), riportando lesioni personali e sostenendo la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la corte d’appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come caso fortuito la sua imprudenza senza verificare la non prevedibilità e non prevenibilità della condotta da parte del custode; 2) violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 2051 c.c., per non avere la corte d’appello correttamente messo in relazione il suo dovere di cautela con gli obblighi di custodia gravanti sull’ente. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, valorizzando l’accertamento di merito secondo cui il dissesto era agevolmente visibile, in luogo illuminato, non occultato da ostacoli, e pertanto la caduta era ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente del danneggiato, idonea a interrompere il nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che, pur avendo accertato il nesso causale tra dissesto del marciapiede e caduta, ha escluso la responsabilità del Comune perché la condotta del danneggiato era connotata da imprudenza e da oggettiva prevedibilità-superabilità del pericolo, con interruzione del nesso eziologico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno ed è esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla condotta del danneggiato/terzo, quando questa sia causalmente esclusiva o concorrente e presenti connotati di oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in via subordinata, ma la Corte rileva che, per le stesse ragioni che escludono la responsabilità ex art. 2051 c.c., viene meno anche la responsabilità aquiliana del custode.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può incidere sul nesso causale sino a escludere la responsabilità del custode quando il pericolo era prevedibile e superabile con l’adozione di normali cautele; la valutazione può essere compiuta anche d’ufficio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova presuntiva della dinamica del sinistro e del nesso causale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il custode risponde in modo oggettivo, ma la responsabilità è esclusa se il danno deriva in via esclusiva dal comportamento del danneggiato, purché tale comportamento sia oggettivamente imprevedibile e imprevenibile rispetto alle circostanze concrete.
  • La mera colpa del danneggiato non è di per sé sufficiente: occorre verificare se la situazione di pericolo fosse ragionevolmente percepibile e superabile con l’ordinaria cautela; solo in tal caso la condotta del danneggiato può integrare caso fortuito o fattore interruttivo del nesso causale.
  • Quando il dissesto della cosa è visibile, statico, non occultato e collocato in un contesto normalmente illuminato, il danneggiato ha un dovere di ragionevole cautela; la sua omissione può assorbire causalmente l’evento lesivo.
  • La verifica del nesso causale e della rilevanza della condotta del danneggiato è accertamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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