Sentenza n. 3920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti della Regione contro il silenzio-rifiuto e le note ministeriali ostative alla revisione del contingente delle autonomie scolastiche e della dirigenza scolastica per la Regione Campania
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Campania aveva chiesto al Ministero dell’istruzione e del merito la revisione in aumento del contingente delle autonomie scolastiche e dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, sostenendo che la popolazione scolastica effettiva fosse superiore a quella stimata nel decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127. A seguito dell’inerzia ministeriale, aveva proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto e, con motivi aggiunti, aveva impugnato le note ministeriali di riscontro negativo. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il mancato aggiornamento della stima, valorizzando i dati sulle iscrizioni contenuti nel documento ministeriale Focus principali dati della scuola - Avvio anno scolastico 2024/2025. Il Ministero ha appellato deducendo: improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il contingente era stato successivamente aggiornato con il decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124; inammissibilità per violazione del ne bis in idem rispetto a un precedente giudizio avente ad oggetto il decreto interministeriale n. 127/2023; erroneità nel merito della valutazione dei dati sulle iscrizioni, ritenuti meramente prognostici e non idonei a rappresentare la popolazione scolastica effettiva, anche per i trasferimenti e le variazioni intervenuti nel corso dell’anno; omessa considerazione dei dati dell’Anagrafe nazionale degli studenti relativi agli alunni effettivamente frequentanti; e inammissibilità dei motivi aggiunti per il venir meno del silenzio-rifiuto e per l’acquiescenza regionale ai successivi decreti di programmazione. La Regione ha sostenuto la necessità di aggiornare il contingente sulla base dei dati utilizzati dagli uffici scolastici regionali per la determinazione degli organici e riportati nel documento ministeriale Focus.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo nel merito il ricorso e i motivi aggiunti della Regione. Ha ritenuto assorbite le eccezioni pregiudiziali riproposte dalle amministrazioni statali. L’istruttoria disposta in sede cautelare ha chiarito che la programmazione triennale del numero delle autonomie scolastiche si fonda su proiezioni statistiche ISTAT relative al rapporto tra studenti e popolazione residente nella fascia 3-18 anni, applicate al periodo di programmazione, e sul coefficiente previsto dall’art. 19, comma 5-quinquies, del d.l. n. 98/2011. Il sistema prevede inoltre aggiornamenti annuali destinati ad adeguare le stime previsionali alla realtà. Il Collegio ha ritenuto attendibile il metodo statistico, osservando che il dato consuntivo dell’Anagrafe nazionale degli studenti per il 2024/2025 registrava 769.329 frequentanti rispetto ai 763.393 previsti, con uno scostamento dello 0,78%, e che tale scostamento era stato successivamente considerato negli aggiornamenti ministeriali, con incremento del contingente regionale per il 2025/2026 e revisione delle stime per il 2026/2027. Ha escluso invece che il dato sulle iscrizioni iniziali, soggetto a variazioni, trasferimenti e duplicazioni, fosse quello rilevante per la programmazione nazionale della rete scolastica: ai fini del criterio normativo della popolazione scolastica è maggiormente attendibile il dato degli alunni effettivamente frequentanti, rilevato a consuntivo. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 5-quater, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
criteri per determinare il «contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni»; parametro della «popolazione scolastica regionale»; applicazione di un correttivo non superiore al 2 per cento
La disposizione richiede una programmazione triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, fondata sul parametro della popolazione scolastica regionale e diretta a conseguire una riduzione graduale delle istituzioni scolastiche, anche mediante compensazioni interregionali.
art. 19, comma 5-quinquies, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000
In mancanza di accordo, il contingente è determinato mediante un coefficiente compreso tra 900 e 1000, considerando i parametri regionali relativi agli alunni iscritti e all’organico di diritto, nel quadro della programmazione nazionale.
art. 1, comma 557, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato l’art. 19 del d.l. n. 98/2011, introducendo la disciplina della programmazione triennale e degli aggiornamenti annuali del contingente della dirigenza scolastica.
Ha costituito la base normativa per l’istruttoria disposta in sede cautelare, mediante richiesta di chiarimenti sulle modalità di programmazione del contingente.
È stato richiamato in relazione all’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare, poi respinta con separata ordinanza.
art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
La disposizione è richiamata quale sede dell’accordo preventivo previsto per l’adozione del decreto di determinazione del contingente.
Massime di principio
- Nella programmazione nazionale triennale della rete scolastica, il criterio della popolazione scolastica regionale deve essere applicato mediante una metodologia previsionale coerente con la disciplina legislativa, fondata su proiezioni statistiche della popolazione scolastica e su un coefficiente di riferimento, non necessariamente sul dato delle iscrizioni iniziali dell’anno scolastico.
- Ai fini della determinazione del numero delle autonomie scolastiche attivabili, il dato degli alunni effettivamente frequentanti, rilevato a consuntivo dall’Anagrafe nazionale degli studenti, è più attendibile del dato delle iscrizioni iniziali, poiché quest’ultimo è suscettibile di variazioni, trasferimenti, duplicazioni e mancata frequenza.
- L’obbligo di aggiornamento annuale della programmazione triennale non impone di recepire automaticamente ogni scostamento tra iscrizioni iniziali e stime previsionali; l’aggiornamento deve confrontare la previsione con il dato consuntivo effettivo e si inserisce nella metodologia complessiva prevista dall’art. 19 del d.l. n. 98/2011.
- Un sistema di programmazione centrale del contingente scolastico è conforme al criterio della popolazione scolastica regionale quando prevede strumenti previsionali verificabili e correttivi annuali idonei ad adeguare progressivamente le stime alla popolazione scolastica effettiva.
- La successiva revisione ministeriale del contingente, effettuata sulla base dell’aggiornamento delle stime e dei dati consuntivi, conferma la funzionalità del sistema di adeguamento previsto dalla legge e impedisce di desumere l’illegittimità della programmazione originaria dal solo scostamento tra stime e iscrizioni iniziali.
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