Cassazione Civile, Ordinanza n. 18607/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'amministrazione provinciale, di domande di concessione per derivare acqua dal Rio Nero, nel Comune di Castelrotto, a fini idroelettrici. Il rigetto era stato adottato previo parere negativo della conferenza di servizi in materia ambientale e di una relazione tecnica. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva già respinto il ricorso di merito, ritenendo corretta la valutazione ambientale sulla qualità del corso d'acqua, irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2019 e corretto il metodo di misurazione della portata media annua. In cassazione il ricorrente ha formulato un unico motivo, formalmente ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo: violazione del principio iura novit curia con riferimento al diritto unionale e alla direttiva UE 2018/2001 sulla promozione delle energie rinnovabili; violazione dell'art. 1 del d.lgs. 199/2021; errata lettura del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di nuove capacità idroelettriche; motivazione perplessa, incongrua e illogica; violazione del diritto di difesa e dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre contestato la legittimazione della società controinteressata e la posizione del Ministero intimato, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto privilegiare il favor per le energie rinnovabili e una concezione unitaria dell'ambiente.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni unite ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse redatto in modo confuso, generico e promiscuo, cumulando censure eterogenee di violazione di legge, vizio motivazionale e richiesta di rivalutazione del fatto, senza rispettare i requisiti di specificità, autosufficienza e chiara riconducibilità alle singole ipotesi dell'art. 360 c.p.c. La Corte ha ribadito che la denuncia di violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate e sviluppare una critica intellegibile alla ratio decidendi, mentre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso. Poiché tali requisiti mancavano, il ricorso è stato qualificato come 'non motivo' e dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento in favore di ciascun controricorrente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici e riconducibili a una delle ipotesi tipizzate; non è sufficiente una generica enunciazione di violazioni di legge o di vizi motivazionali.
Il ricorso deve essere autosufficiente, intelligibile da solo e contenere la puntuale indicazione delle norme violate, del capo di decisione impugnato e dei fatti rilevanti.
La Corte richiama il principio per cui il motivo deve essere costruito come critica effettiva della decisione impugnata, non come mera enunciazione della norma asseritamente violata.
La doglianza è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha esaminato il merito poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva UE 2018/2001
Invocata dal ricorrente in chiave di favor per le energie rinnovabili; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente quale norma interna di attuazione della direttiva sulle rinnovabili; il riferimento non è scrutinato nel merito per difetto di specificità del motivo.
r.d. n. 1775 del 1933
Norma evocata nel precedente giudizio di merito in relazione alla valutazione ambientale della derivazione d'acqua.
Corte cost. n. 148/2019
Richiamata dal ricorrente come precedente asseritamente mal interpretato dal giudice di merito; la Corte di cassazione non esamina il punto nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autonomo e chiaramente sussumibile in una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; la mera elencazione di norme asseritamente violate non basta.
- È inammissibile il motivo che cumula in modo indistinto violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di nuova valutazione del merito, senza un'argomentazione critica puntuale rispetto alla ratio decidendi impugnata.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso, con precisazione del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.
- La memoria depositata successivamente non può sanare l'inammissibilità originaria del ricorso, quando il motivo difetti sin dalla proposizione dei requisiti essenziali di forma-contenuto.
- In materia di energie rinnovabili, l'interesse allo sfruttamento della risorsa deve comunque essere bilanciato, caso per caso, con altri interessi costituzionalmente protetti e con la sostenibilità ambientale complessiva, ma tale profilo non può essere introdotto in cassazione tramite motivi generici o assertivi.
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