Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05593/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per abusiva realizzazione di una nuova costruzione in muratura, adibita a magazzino di circa 56 mq, in assenza di permesso di costruire e in violazione delle norme antisismiche. Con il ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendosi che l'immobile abusivo era stato demolito dall'imputato. La censura mirava dunque a contestare la valutazione di non particolare tenuità dell'offesa e il mancato rilievo della demolizione successiva come indice favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul diniego dell'art. 131-bis c.p. Ha osservato che, nelle violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la valutazione della particolare tenuità non dipende solo dalla consistenza materiale dell'opera, ma anche da altri indici, tra cui destinazione, incidenza urbanistica, contrasto con gli strumenti urbanistici, assenza di titolo, violazione di più disposizioni e rispetto dei provvedimenti amministrativi. Nel caso concreto, l'opera era un manufatto in muratura di 56 mq, quindi non di piccole dimensioni, e la demolizione successiva non era di per sé sufficiente a fondare la non punibilità, potendo al più rilevare nella valutazione complessiva del fatto. La motivazione della corte territoriale è stata ritenuta non manifestamente illogica e dunque non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001

    indicato come norma incriminatrice relativa alla realizzazione della costruzione abusiva in assenza di permesso di costruire.

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001

    richiamati per la violazione delle norme antisismiche connesse all'intervento edilizio.

  • artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001

    richiamati quale disciplina tecnica violata in relazione alle opere eseguite.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto nelle violazioni urbanistiche richiede una valutazione complessiva di plurimi indici e non può essere affermata solo per la demolizione successiva dell'opera.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    utilizzato come parametro per la valutazione della gravità dell'offesa, delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati urbanistici o edilizi, la dimensione dell'opera abusiva è solo uno dei parametri di giudizio e deve essere valutata insieme ad altri indici rilevanti, come destinazione dell'immobile, incidenza sul carico urbanistico, contrasto con gli strumenti urbanistici e assenza di titolo abilitativo.
  • La successiva demolizione dell'opera abusiva non è, da sola, sufficiente a integrare la particolare tenuità del fatto; essa può soltanto concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, alla valutazione complessiva dell'offesa o dell'elemento soggettivo.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla gravità dell'offesa quando la motivazione della corte territoriale sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • La presenza di una concorrente violazione della disciplina urbanistica e di quella antisismica è indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, potendo escludere la speciale causa di non punibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.