Cassazione Civile, Ordinanza n. 30450/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione di una porzione di terreno proposta da due coeredi, i quali assumevano che il bene occupato dalla società convenuta fosse detenuto senza titolo e costituisse una residua porzione rimasta nella loro sfera proprietaria dopo una serie di frazionamenti e vendite risalenti a un fondo originario. La società si costituiva resistendo alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento dell’usucapione ventennale del terreno, ovvero, in subordine, di altre acquisizioni a titolo originario o derivativo. Il tribunale rigettava la rivendica e accoglieva l’usucapione; la corte d’appello confermava, ritenendo sulla base di titoli, perizia e testimonianze che la particella contestata fosse stata di fatto inglobata nel compendio acquistato dai danti causa della società e che il possesso ultraventennale fosse stato esercitato in modo continuo, pacifico e non clandestino, con possibilità di sommatoria del possesso dei danti causa ex art. 1146 c.c. I ricorrenti per cassazione articolavano sette motivi, deducendo violazioni di norme sostanziali e processuali, motivazione apparente e errata valutazione delle prove: sostenevano che il trasferimento originario avesse riguardato soltanto una particella e non anche la porzione poi rivendicata; contestavano l’utilizzo di una perizia di parte e di dichiarazioni testimoniali per affermare l’"inglobamento" della particella 578 nella particella 699; censuravano l’interpretazione del rogito del 1983; negavano la possibilità di cumulare il possesso dei danti causa; contestavano infine la sussistenza dell’animus possidendi e la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che la denuncia ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; ha inoltre escluso la motivazione apparente, osservando che la decisione di merito conteneva un percorso argomentativo sufficiente e coerente. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato. In successiva ordinanza di correzione di errore materiale, la Corte ha integrato il dispositivo disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato nei motivi, ma la Corte non ne ha dato un’interpretazione specifica; ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà alla rivalutazione del fatto
richiamato nei motivi, ma la Corte ha respinto la censura perché diretta a contestare l’accertamento di merito sul possesso
richiamato nei motivi, senza specifica interpretazione nel decisum
confermato come base per la cumulabilità del possesso dei danti causa con quello della società ai fini dell’usucapione
ritenuto applicabile per l’acquisto per usucapione della proprietà immobiliare mediante possesso ventennale continuo, pacifico e non clandestino
richiamato nei motivi, senza autonoma decisione nel merito
richiamato nei motivi, senza autonoma decisione nel merito
richiamato nei motivi per l’interpretazione degli atti, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse una critica al fatto e alle prove
richiamato nei motivi, senza specifica interpretazione
richiamato nei motivi, senza specifica interpretazione
richiamato nei motivi; la Corte ha chiarito che la doglianza non poteva tradursi in richiesta di nuova valutazione probatoria
richiamato nei motivi, senza specifica interpretazione
richiamato nei motivi, senza specifica interpretazione
art. 111 Cost.
richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo la motivazione sufficiente
la Corte ha escluso che la sentenza di merito fosse affetta da motivazione apparente o mancante
richiamato nei motivi, ma non accolto poiché le censure erano dirette alla rivalutazione del materiale istruttorio
richiamato nei motivi, ma la Corte ha ribadito che la scelta delle prove attendibili spetta al giudice di merito
la Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto, né di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito
richiamato in relazione alla definizione accelerata e alla proposta non accettata
richiamato per la composizione del collegio e per la decisione camerale
esclusa l’incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata
richiamato in tema di incompatibilità, esclusa dalla Corte
ultimi due commi; commi 3 e 4
applicata la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende per il rigetto conforme a proposta non accettata
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
accertati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
utilizzato nella successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale sul mancato disposto di distrazione delle spese
richiamato dalla resistente in via subordinata, ma non oggetto di accoglimento o specifica statuizione
non presente nel testo; nessuna interpretazione
possesso ultraventennale come titolo di acquisto per usucapione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, anche sinteticamente, un percorso argomentativo intellegibile che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- La scelta delle prove ritenute più attendibili, la valutazione dei documenti e delle testimonianze e il giudizio sull’attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione, salvo il limite della motivazione inesistente o meramente apparente.
- Ai fini dell’usucapione immobiliare il possesso deve risultare continuo, pacifico, non clandestino e protratto per il tempo previsto dalla legge; il possesso del dante causa può essere unito a quello dell’avente causa quando ne ricorrano i presupposti di legge.
- L’interpretazione degli atti e dei titoli di provenienza compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve nella contrapposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio.
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