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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25136 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. In particolare, ha contestato: la legittimazione del concessionario a emettere l'avviso ICI; l'insufficiente e stereotipa motivazione dell'avviso; la determinazione del maggior valore dell'area edificabile mediante il raffronto con compravendite di terreni nella stessa zona, anziché mediante il criterio del prezzo di trasformazione; la debenza di imposte anteriori alla notificazione della rendita catastale; e la produzione tardiva, in appello, della documentazione utilizzata per la rideterminazione del valore degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla legittimazione del concessionario, affermando che, quando il Comune affida mediante convenzione il servizio di accertamento e riscossione a un soggetto autorizzato, il potere di accertamento e la legittimazione processuale spettano al concessionario. Le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sui criteri di stima sono state dichiarate in parte inammissibili per difetto di autosufficienza o per essere state formulate con il vizio di legge anziché con quello motivazionale, e in parte infondate. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sulle imposte anteriori alla notificazione della rendita per mancata formulazione del quesito richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., nonché quella sulla produzione documentale per mancata indicazione della specifica violazione di legge. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del concessionario, liquidate in 1.400 euro oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 53

    "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il Comune ... affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa ... ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario"

    Il Comune può affidare a soggetti terzi qualificati, mediante convenzione, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. In tal caso il concessionario è legittimato a emettere gli atti di accertamento e a stare in giudizio.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    "utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi"

    Ai fini ICI, un'area è edificabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, senza che sia necessario dimostrare che l'edificazione sia già concretamente conveniente o immediatamente possibile.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La censura relativa alla debenza dell'imposta per periodi anteriori alla notificazione della rendita catastale è stata dichiarata inammissibile perché la contribuente non ha formulato il quesito richiesto dalla disciplina processuale allora applicabile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere distinta dal vizio relativo all'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi. Le contestazioni sulla valutazione della motivazione dell'atto o sui criteri concreti di stima attengono normalmente all'accertamento di fatto e devono essere dedotte con il corretto vizio processuale.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, e art. 366-bis c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione la norma violata e, per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, formulare specifici quesiti di diritto. La loro mancanza comporta l'inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • Un ente locale può delegare a un concessionario qualificato, tramite convenzione conforme alla legge, non solo la riscossione ma anche l'attività di accertamento tributario; in tal caso il concessionario può emettere l'avviso e difenderlo in giudizio.
  • Per contestare la motivazione di un avviso fiscale è necessario riportare o allegare il contenuto dell'atto, così da consentire al giudice di verificare concretamente se la motivazione sia sufficiente, stereotipa o incomprensibile.
  • La stima del valore di un'area edificabile può fondarsi anche su compravendite comparabili di terreni nella medesima zona; non è obbligatorio utilizzare esclusivamente una stima amministrativa o il criterio del prezzo di trasformazione.
  • Ai fini dell'imposta, la natura edificabile dell'area dipende dalla sua utilizzabilità secondo gli strumenti urbanistici, non necessariamente dall'effettiva edificazione, dalla convenienza economica immediata o dalla concreta realizzazione dei lavori.
  • Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra errore nell'interpretazione della legge e contestazione della valutazione dei fatti o delle prove: quest'ultima deve essere prospettata, quando ammesso, come vizio motivazionale e con adeguata autosufficienza.
  • La mancata formulazione dello specifico quesito di diritto o l'omessa indicazione della norma violata, quando richieste dalla disciplina processuale applicabile, può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.

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