Cassazione Civile, Sentenza n. 26476/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giovanni Cella chiedeva la restituzione di somme versate (complessivamente richieste in euro 227.800,00) e il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, esistenziale, morale) derivanti da una truffa relativa ad acquisti all'asta e all'investimento in un consorzio turistico; deduceva che la Corte d'Appello non aveva deciso espressamente sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (omessa pronuncia) e contestava la valutazione probatoria operata nella fase di rinvio civile dopo l'annullamento penale per prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Cella (per omessa pronuncia sul danno non patrimoniale) e ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale di Cannas (relativi al modo di valutare il giudizio di rinvio e all'errata adesione a regole probatorie penali), mentre ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rimesso la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame anche sulle spese, con istruzioni di osservare le regole processuali civili nel giudizio di rinvio e di decidere anche sul capo di domanda non previamente pronunciato
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la mancata decisione su un capo di domanda integra omessa pronuncia e vizio di nullità; la Corte ha ritenuto sussistente l'omessa pronuncia circa il danno non patrimoniale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.
norme che disciplinano i motivi di cassazione per violazione di legge e per nullità/omessa pronuncia; sono state invocate sia dal ricorrente principale sia dal ricorrente incidentale
riferimento alle prescrizioni formali per la documentazione degli atti in cassazione; la parte ricorrente ha ottemperato agli obblighi di allegazione richiesti
disciplina del rinvio ai soli effetti civili dalla cognizione penale alla civile; la Corte ha richiamato l'autonomia del giudizio civile di rinvio quando l'interesse penalistico è venuto meno (es. per prescrizione) e ha affermato che il giudice civile applica le regole probatorie civili
divieto di assumere come testi persone che hanno nella causa un interesse; la Corte ha censurato l'uso decisivo, nella sentenza d'appello, delle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte civile, in contrasto con questo principio
riferimento al sistema delle preclusioni e alle possibilità di emendamento delle conclusioni nel rito civile; la Corte ha ricordato che nel giudizio di rinvio può essere ammessa emendazione nei limiti delle preclusioni
norma sul giudizio di rinvio e sui suoi limiti procedurali; la Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva erroneamente trattato il giudizio come se fosse vincolato e chiuso secondo tale disciplina
onere della prova: il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa (es. l'effettivo trasferimento e l'incameramento delle somme); la Cassazione ha rilevato che questioni probatorie non possono sostituirsi a valutazioni indagate solo con criteri penali
art. 2043 come fondamento della responsabilità extracontrattuale e richieste risarcitorie; la doglianza del resistente verteva sulla presunta errata applicazione dei principi di responsabilità e liquidazione del danno (1223 richiamato nella prospettazione), sostenendo che la Corte d'Appello non avrebbe svolto autonoma valutazione civilistica
Massime di principio
- Se il giudice omette di decidere espressamente su una domanda formulata (anche se collegata ad altre domande), si configura omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e la sentenza è annullabile in cassazione
- Quando la Corte di cassazione penale annulla senza rinvio per estinzione del reato (es. prescrizione) e rimette la questione agli effetti civili, il giudice civile di rinvio è autonomo: deve applicare le regole probatorie e procedurali civili (standard "più probabile che non") e non è vincolato alle valutazioni probatorie penali
- Il giudice civile non può basare la decisione su dichiarazioni rese in sede penale dalla parte interessata come se fossero testimonianze libere: va rispettato il divieto di cui all'art. 246 c.p.c. e, più in generale, il necessario contraddittorio e la valutazione critica delle prove secondo le regole civili
- Nelle domande restitutorie, l'attore deve dimostrare il trasferimento effettivo delle somme e a chi sono andate; l'esistenza di bonifici verso terzi richiede prova collegante l'illecito al beneficiario effettivo per poter restituire le somme
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione elimina l'interesse penalistico residuo e rafforza la competenza e la discrezionalità del giudice civile nel rinnovare e valutare le prove per le domande risarcitorie
- In presenza di questioni probabilistiche diverse tra processo penale e processo civile (standard di prova differenti), è normale che la decisione civile possa discostarsi dalla precedente statuizione penale; le Parti devono però essere messe in condizione di far valere e integrare le proprie prove
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