Cassazione Civile, Ordinanza n. 34281/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità professionale contro il difensore che aveva assistito la società in un precedente procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo. La società sosteneva che il professionista, nella gestione di quella causa, avrebbe dovuto agire anche nei confronti di un terzo (indicato come soggetto che, secondo una scrittura privata di transazione, avrebbe dovuto pagare direttamente il credito) e che l’omessa proposizione di tale domanda avrebbe causato la perdita della possibilità di soddisfare integralmente il credito, dato che il debitore originario era incapiente mentre il terzo sarebbe stato capiente. Il professionista resisteva deducendo, tra l’altro, che la scrittura aveva natura di mero accollo interno, non opponibile al creditore e non idoneo a fondare un’azione autonoma nei confronti del terzo, e che comunque la domanda contro il terzo era stata formulata in via subordinata; il mancato recupero del credito dipendeva dall’incapienza del debitore, non da un suo errore. La società ricorrente per cassazione censurava la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1273 e 1411 c.c., per errata interpretazione della transazione del 30.05.2002 e per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la scrittura privata consentisse di pretendere il pagamento dal terzo e quindi imponeva al difensore di agire nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizio motivazionale, in realtà mirassero a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla qualificazione della scrittura privata e sulla ricostruzione dei rapporti tra le parti, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la censura di contraddittorietà motivazione/dispositivo era inidonea e comunque non scrutinabile nei termini invocati, in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della società ricorrente alle spese in favore di entrambe le controparti e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’accordo potesse valere come accollo/assunzione del debito; la Corte non entra nel merito della qualificazione perché reputa la censura inammissibile, ribadendo che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto del giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità di un contratto a favore di terzo; la Corte osserva che la doglianza non individua un vero errore di diritto ma contesta il risultato interpretativo del giudice di merito.
Richiamato come criterio ermeneutico asseritamente violato; la Corte afferma che, per censurare l’interpretazione del contratto in cassazione, occorre specificare quali canoni ermeneutici siano stati concretamente violati e in che modo, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
In presenza di doppia conforme, esclude la proponibilità del vizio motivazionale nei termini dedotti; il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per superare la preclusione.
Richiamato nel quadro della preclusione da doppia conforme, in continuità con l’art. 348-ter c.p.c.; non è consentito usare il vizio motivazionale per ottenere un riesame del merito quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nei fatti decisivi.
Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
Cita l’autodifesa del controricorrente avvocato nel giudizio di legittimità.
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione degli atti privati e la qualificazione del loro contenuto costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione possono essere censurati solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, con specifica indicazione delle regole interpretative asseritamente violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
- Non è ammissibile trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuovo esame del merito, limitandosi a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti o del documento controverso.
- Per superare una decisione conforme nei due gradi di merito, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello; in mancanza, il vizio motivazionale è precluso.
- La dedotta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non può essere utilizzata in modo generico per aggirare i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto quando la censura mira sostanzialmente a riesaminare questioni di merito già decise in modo conforme.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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