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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29080/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riducendo le pene ma confermando l'impianto accusatorio di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990, art. 74 e art. 73). Le censure vertono su: qualificazione del fatto come associazione anzichè concorso; ruolo specifico di ciascun imputato (capo, promotore, organizzatore, partecipante); applicabilità del comma 6 e del comma 4 dell'art. 74 (forme attenuate o aggravate dell'associazione); applicazione dell'aggravante per uso e disponibilità di armi; riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale ex art. 73 comma 7; corretta qualificazione e prova dei reati fine; corretta determinazione degli aumenti per continuazione e dell'effetto della recidiva. Le impugnazioni si fondano su doglianze di vizio di motivazione e di violazione di legge e, in più casi, adducono letture alternative delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori e degli elementi di prova raccolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi, confermando nella sostanza le conclusioni dei giudici di merito circa l'esistenza dell'associazione per delinquere dedita allo spaccio, il ruolo di vari imputati, l'uso e la prevedibilità delle armi e il diniego dell'applicazione dell'art. 74 comma 6. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione di merito, che ha valorizzato intercettazioni, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni dei collaboratori come quadro probatorio complessivo. Tuttavia la Corte ha disposto annullamenti parziali con rinvio limitati a specifici profili: annulla e rinvia per nuova valutazione la decisione sulla recidiva di Drappello Cipriano; l'entità dell'aumento per continuazione esterna relativo a Iazzetta Giosuè; gli aumenti per continuazione applicati a Maglione Giovanni; e l'irrilevanza o meno dell'attenuante ex art. 73 comma 7 relativa a Vasapollo Mariano Alberto. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti a cui sono stati rigettati i ricorsi sono stati condannati al pagamento delle spese e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 art. 74

    menzionato integralmente per la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per i commi 4 e 6

    L'art. 74 e i suoi commi sono stati interpretati nel senso che l'associazione armata (comma 4) può integrare un'aggravante imputabile anche al singolo partecipante se sussiste la prevedibilità concreta della disponibilitaà di armi; il comma 6 (forma attenuata per fatti di lieve entitaà) è applicabile solo se l'attivitaà associativa si manifesta esclusivamente con condotte tutte di lieve entitaà.

  • d.P.R. n. 309/1990 art. 73

    richiamato per le diverse qualificazioni dei reati di spaccio e per i commi 1, 4, 5 e 7

    L'art. 73 e i suoi commi sono stati usati per riqualificare taluni episodi e per valutare attenuanti e aggravanti; il comma 7 (attenuante per collaborazione) richiede verifica dell'utilitaà e della proficuitaà delle dichiarazioni e puoà essere valutato anche in sede di appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per il bilanciamento delle circostanze comuni e contrapposte; la Corte d'appello deve enucleare e valutare gli elementi previsti dall'art. 133 per giustificare la scelta di equivalenza o di prevalenza delle generiche.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel contesto del divieto di cumulo surrettizio e della proporzione nel calcolo degli aumenti per continuazione; la Corte richiede motivazione sufficiente e proporzionata per gli aumenti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato per differenziare il requisito dell'aggravante armata nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione per stupefacenti; per quest'ultima non è necessario che le armi siano strumentali agli scopi mafiosi, bastando la disponibilitaà collettiva non riconducibile a uso personale esclusivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti per i ricorsi dichiarati inammissibili.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per i criteri di responsabilità in ordine alla determinazione equitativa della sanzione pecuniaria accessoria a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La commissione di reati ripetuti di spaccio non è di per sè sufficiente a provare l'esistenza di una associazione a delinquere; tuttavia, la reiterazione combinata con frequenti contatti, modus operandi condiviso, sequestri, perquisizioni e dichiarazioni convergenti può costituire quadro probatorio convincente per l'accertamento dell'associazione.
  • L'aggravante dell'associazione armata richiede per il singolo partecipante consapevolezza o almeno prevedibilitaà concreta della disponibilitaà di armi nell'ambito del gruppo; detta prevedibilitaà puoà essere desunta anche dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori.
  • Il comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (forma attenuata per fatti di lieve entitaà) è applicabile solo se l'attivitaà associativa è esclusivamente diretta a fatti di lieve entitaà; la presenza di smercio stabile di droghe leggere e pesanti e di capacitaà economica esclude tale applicazione.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e possono essere sindacate in Cassazione solo per manifesta illogicitaà o irragionevolezza della motivazione.
  • In tema di reato continuato, gli aumenti per i reati satellite devono essere motivati in modo distinto e proporzionato; aumenti applicati senza motivazione sufficiente implicano annullamento e rinvio.
  • L'arresto di un associato normalmente interrompe il vincolo associativo nella fattispecie di associazione per stupefacenti salvo prova di atti di partecipazione successivi che dimostrino la persistenza del vincolo.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti richiedono che il giudice di appello espliciti l'analisi degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; decisioni di equivalenza sono legittime se adeguatamente motivate.

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