Cassazione Penale, Ordinanza n. 35572/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna di due imputate per tentato furto aggravato in abitazione, in concorso con una terza concorrente. Con ricorso per cassazione, proposto con atto congiunto, le imputate deducevano un unico motivo: la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella qualificazione giuridica dei fatti. Sostenevano, in sintesi, che una di esse sarebbe entrata solo nell'atrio dopo aver trovato la porta aperta per vendere "centrini", mentre l'altra sarebbe stata trovata nei pressi della camera da letto senza che vi fossero segni di disordine; da ciò inferivano che, in assenza di ulteriori elementi, la condotta avrebbe potuto integrare un diverso delitto di violazione di domicilio. La Corte ha però rilevato che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già svolte in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con la ratio decidendi. Ha inoltre osservato che, secondo la doppia conforme e l'imputazione, una delle ricorrenti non era entrata nell'abitazione ma aveva svolto funzione di guida per la fuga, l'altra era arrivata fino alla camera da letto e la terza faceva da palo; inoltre la presenza di strumenti idonei all'effrazione e il mancato rinvenimento dei beni asseritamente destinati alla vendita rafforzavano la ricostruzione della condotta tentata di furto aggravato in abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente apparenti, perché consistenti nella reiterazione di censure già respinte in appello e, comunque, privi di confronto con la ratio decidendi della sentenza di secondo grado. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, in alternativa al furto aggravato in abitazione.
ex art. 616 cod. proc. pen.
Base per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità e alla debenza della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si misura con la ratio decidendi della decisione censurata, perché viene meno la funzione stessa dell'impugnazione di critica argomentata.
- La diversa qualificazione giuridica invocata dalla difesa non è sufficiente se non si confronta con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito per ritenere integrata la fattispecie contestata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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