Cassazione Civile, Ordinanza n. 25132/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a imposta di registro 2012 e da un avviso di liquidazione relativo a recupero di credito d'imposta 2012. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; l'Ufficio ha appellato e la CTR Lombardia ha riformato la decisione. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la CTR avesse errato nell'ammettere in appello la produzione dell'avviso di liquidazione e della relativa notifica; con il secondo ha censurato la mancata sospensione del processo per consentire la proposizione di querela di falso contro la notifica dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile la memoria della ricorrente perché tardiva. Nel merito ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario la produzione documentale in appello è regolata dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, che consente la produzione libera di documenti anche se preesistenti al primo grado, senza applicazione della preclusione dell'art. 345 c.p.c. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la sospensione ex art. 39 d.lgs. 546/1992 presuppone la effettiva presentazione della querela di falso, non sufficiente la sola intenzione di proporla. Poiché al momento della richiesta la querela non era stata ancora proposta, la CTR aveva correttamente negato la sospensione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio non partecipata.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Esprime il principio di specialità del processo tributario rispetto al processo civile ordinario.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica nel processo tributario per effetto della disciplina speciale.
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, pure se già esistenti prima del giudizio di primo grado.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso"
La sospensione del processo tributario per querela di falso richiede la previa e attuale presentazione della querela, non bastando la mera richiesta di sospensione o l'intenzione di proporla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è libera e non incontra la preclusione dell'art. 345 c.p.c., poiché opera la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- La sospensione del processo tributario per querela di falso presuppone che la querela sia già stata effettivamente proposta; in mancanza di tale atto il giudice non è tenuto a sospendere il giudizio.
- La mera contestazione della notificazione di un documento non basta a fondare la sospensione del processo: occorre la rituale iniziativa di querela di falso.
- In sede di legittimità, la Corte può rigettare il ricorso quando i motivi si pongano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato o con il dato testuale delle norme processuali speciali.
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