Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto e ha rigettato la censura relativa al difetto di causa, rilevando che la decisione di merito aveva già affrontato la questione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso complessivo, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società e una persona fisica avevano convenuto una banca chiedendo la condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di due contratti di interest rate swap. In appello le domande erano state respinte. Le ricorrenti hanno allora impugnato la sentenza di secondo grado deducendo, da un lato, la nullità dei contratti per mancanza o indeterminatezza dell’oggetto, perché non era indicato il valore del mark to market alla stipula e non erano specificati i criteri di calcolo; dall’altro, la nullità per difetto di causa, sostenendo che la causa non fosse ravvisabile o fosse comunque non correttamente valutata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che la Corte d’appello aveva accertato in fatto la determinabilità del mark to market sulla base dei dati contrattuali o di elementi reperibili esternamente e che tale valutazione è riservata al giudice di merito. Quanto al motivo sul difetto di causa, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse invece esaminato la censura, escludendola perché i contratti avevano funzione di copertura del rischio connesso a precedenti mutui a tasso variabile; pertanto non vi era omessa pronuncia.
Norme richiamate
richiamato quale norma sui requisiti del contratto, in relazione alla dedotta mancanza o indeterminatezza dell’oggetto.
richiamato per sostenere l’asserita indeterminatezza dell’oggetto contrattuale; la Corte ribadisce che l’oggetto può essere determinato anche mediante rinvio ad elementi esterni individuabili aliunde.
richiamato come norma sulla nullità del contratto, invocata per difetto di oggetto e di causa.
richiamato in combinazione con la disciplina della nullità parziale/totale, nel quadro delle censure di invalidità contrattuale.
richiamato quanto al deposito della memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale può essere integrata anche da elementi esterni al testo del contratto, purché essi siano oggettivamente individuabili e consentano un’identificazione inequivoca del contenuto negoziale.
- Nei giudizi di legittimità non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge la mera contestazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa la reperibilità e la sufficienza degli elementi necessari a determinare il contenuto economico del contratto.
- La nullità per difetto di causa non sussiste quando il contratto, secondo l’accertamento del giudice di merito, realizza una funzione economico-sociale riconoscibile, come la copertura del rischio finanziario connesso a precedenti operazioni di mutuo.
- Non vi è omessa pronuncia se la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato la censura e l’abbia respinta, anche sinteticamente, motivando sulla sussistenza del requisito controverso.
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