Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38673/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA contestando l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da una ditta individuale. La commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, valorizzando il processo verbale di constatazione da cui risultava la mancanza, in capo alla ditta emittente, di uomini, mezzi e materiali idonei a operare, circostanza non specificamente contestata in primo grado dalla società. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato le prove offerte dalla società, tra cui contratti di subappalto, permessi di costruire e la motivazione di una sentenza penale assolutoria del legale rappresentante in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, osservando che, pur concisa, consentiva il controllo sul ragionamento decisorio ed era superiore al minimo costituzionale. Ha inoltre affermato che la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. era inammissibilmente diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non essendo stato dimostrato che l’esame degli elementi indicati avrebbe condotto a un esito diverso. La Corte ha anche ribadito che, nel processo tributario, la sentenza penale assolutoria non esplica efficacia automatica di giudicato e che l’inesistenza delle operazioni può essere provata mediante presunzioni e indizi gravi, come la mancanza di struttura operativa del fornitore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con statuizione anche sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per censurare il preteso difetto di motivazione; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito contiene una motivazione sufficiente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra violazione del requisito di contenuto-forma della sentenza solo quando il ragionamento decisorio è non controllabile; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata a fondamento del requisito motivazionale; la Corte reputa la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale; qui la Corte ritiene che la motivazione della CTR superi tale soglia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per contestare il mero esame insufficiente o la valutazione delle prove.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario operano limiti legali alla prova, ma trovano ingresso anche le presunzioni semplici, idonee a fondare l’accertamento fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la soccombenza della ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento è comprensibile e controllabile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né la diversa lettura delle prove.
  • Nel giudizio tributario l’inesistenza di operazioni fatturate può essere provata anche attraverso presunzioni e indizi, tra cui la mancanza di struttura operativa, di mezzi e di personale del soggetto emittente.
  • La sentenza penale assolutoria non produce automatica efficacia di giudicato nel processo tributario; il giudice fiscale può pervenire a conclusione diversa sulla base del diverso regime probatorio.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, perché l’apprezzamento dei fatti e delle prove spetta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.