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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31513/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Fermo per la detenzione di dieci confezioni di cocaina. La difesa ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge per mancata pronuncia assolutoria ritenendo che la quantità fosse compatibile con uso personale; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art.73, comma 5, DPR 309/90 (ipotesi meno grave); 3) difetto di motivazione e vizio nella valutazione della recidiva e nel mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; il giudice distrettuale aveva adeguatamente valutato il dato ponderale, il numero di dosi ricavabili, le modalità, il contesto criminale e il corredo sintomatico (bilancino, materiale di confezionamento, denaro) indicativi di attività di spaccio e non di uso personale, escludendo l'ipotesi di cui all'art.73, comma 5. Anche il terzo motivo è stato considerato inammissibile: la Corte ha confermato il riconoscimento della recidiva e ha ritenuto che, per effetto del divieto previsto dall'art.69 comma 4 in relazione all'art.99 comma 4 c.p., non fosse possibile ammettere la prevalenza delle attenuanti generiche. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.), non essendo ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità. La sentenza impugnata resta quindi confermata.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art.73 comma 5

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ipotesi di minore gravità perché il dato quantitativo, il numero di dosi ricavabili, le modalità, il materiale di confezionamento e il denaro sequestrato indicavano attività di spaccio e non destinazione ad uso personale.

  • Codice Penale, art.69 comma 4

    Interpretato insieme all'art.99 comma 4; la Corte ha richiamato il divieto di ammettere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche quando ricorre la recidiva prevista, legittimando il mancato prevalere delle attenuanti nel caso concreto.

  • Codice Penale, art.99 comma 4

    Collegato all'art.69 comma 4: conferma la regola che la recidiva può escludere la possibilità di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva stessa, come applicato nel caso.

  • D.L. 146/2013 (convertito in Legge 10/2014)

    Richiamato come riferimento alla modifica normativa sulle circostanze attenuanti; la Corte richiama il quadro normativo e giurisprudenziale che regola il riconoscimento dell'attenuante speciale di 'minore gravità'.

  • Codice di Procedura Penale, art.616

    Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili salvo che l'inammissibilità sia determinata senza colpa; la Corte ha ritenuto presente la colpa e ha applicato la sanzione di euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.35737/2010; Sez. U. n.51063/2018; Sez.3 n.32696/2015; Sez.6 n.27809/2013)

    Richiamati per il principio che la circostanza attenuante 'speciale' (minore gravità) può essere riconosciuta solo se la condotta risulta di 'minima offensività' valutata complessivamente sui parametri quantitativi, qualitativi, mezzi e modalità; se anche uno solo degli indici risulta negativo, l'attenuante non può essere riconosciuta.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186/2000

    Citate in relazione al principio sulla responsabilità per determinazione di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non ricorresse assenza di colpa, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La mera quantità di stupefacente non è sempre decisiva: il giudice valuta complessivamente peso, numero di dosi ricavabili, strumenti di confezionamento, bilancino e denaro in contanti per distinguere uso personale da attività di spaccio.
  • L'art.73 DPR 309/90, comma 5 (ipotesi meno grave), richiede una valutazione globale; se anche un elemento suggerisce capacità di rifornimento o diffusione la circostanza non può essere riconosciuta.
  • La circostanza attenuante speciale di 'minima offensività' richiede che tutti gli indici previsti siano favorevoli; un solo indice contrario può escludere il riconoscimento.
  • La recidiva, se configurata e applicabile, può impedire che le attenuanti generiche prevalgano sulla pena (art.69 c.4 in relazione ad art.99 c.4 c.p.).
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza: argomentazioni generiche o semplici rielaborazioni dei fatti sono spesso dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile è probabile la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a meno che non si dimostri l'assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.

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