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Sentenza

Sentenza n. 3688/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 751/2024

Giustizia amministrativa202601469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 751/2024, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di € 500,00 tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 751/2024, notificata all'Amministrazione il 13 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 gennaio 2025. Il giudicato aveva imposto il riconoscimento, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2022/23. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore del ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche le modalità e i termini per la relativa richiesta e per i depositi telematici del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Riferimento generale al giudizio di ottemperanza; comma 4, lett. e), per la penalità di mora.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico di € 500,00 annui riconosciuto dal giudicato azionato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta e il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consentono di accertare la formazione del giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro un termine determinato, potendo nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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