Cassazione Penale, Sentenza n. 4820/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 2621 c.c., art. 42, comma 2 c.p. e art. 530 c.p.p.). Il ricorrente deduce che il delitto previsto dall'art. 2621 c.c. richiede dolo generico circa la falsità e dolo specifico rispetto al fine di conseguire un ingiusto profitto, escludendo la responsabilità a titolo di dolo eventuale. Sostiene di non essersi materialmente occupato della predisposizione della bozza di bilancio, di essere stato tratto in inganno dal consulente (che ricopriva anche le funzioni di sindaco e revisore) e che gli organi di controllo non avevano rilevato anomalie; infine contesta che sia stato provato il profitto ingiusto che gli sarebbe derivato dalla falsa appostazione.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e lo respinge come manifestamente infondato. Conferma che la condotta (la macroscopica e illegittima rivalutazione dei cespiti immobiliari e di alcuni beni mobili) è materiale e ha inciso significativamente sui bilanci 2015-2018. Ritiene provato l'elemento soggettivo: la Corte territoriale non ha parlato di mero dolo eventuale, ma ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'essere stato "tratto in inganno"; l'amministratore, pur potendosi avvalere di professionisti, resta responsabile delle appostazioni di bilancio redatte sotto la sua diretta responsabilità. È stato ritenuto il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto (far risultare la società in migliori condizioni per ottenere credito da banche/fornitori). Per l'inammissibilità del ricorso il cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"gli amministratori ..., i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali ... consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ... in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore"
La norma richiede la consapevole esposizione di fatti non rispondenti al vero e il fine di conseguire un ingiusto profitto. Nel caso la Corte ha ritenuto sussistente sia la materialità della falsità contabile sia il dolo specifico volto a ottenere vantaggi per la società e per l'amministratore (accesso al credito, apparenza di solidità).
Riferimento alla distinzione tra dolo intenzionale e altre forme di colpa/culpa; il ricorrente invocava la necessità del dolo specifico, ma la Corte ha ritenuto provato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale societaria.
art. 81, comma secondo cod. pen. (richiamato in sentenza)
Richiamato nell'originaria contestazione per il cumulo delle condotte; la sentenza d'appello aveva operato una rideterminazione della pena per il reato residuo richiamando tale articolo.
Invocato dal ricorrente con riferimento ai vizi motivazionali; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata in ordine al dolo e alla materialità della falsità.
Giurisprudenza citer: Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020 (Marelli)
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità penale dell'amministratore non è esclusa dal fatto che si sia avvalso di un professionista: la redazione delle bozze di bilancio sotto la responsabilità dell'amministratore lo rende penalmente imputabile.
Massime di principio
- L'amministratore di una società può essere ritenuto penalmente responsabile per comunicazioni sociali false anche se si è avvalso di consulenti o delibere redatte da professionisti: la responsabilità resta a lui imputabile quando le bozze o le decisioni sono adottate sotto la sua diretta responsabilità.
- L'omissione di rilievi da parte degli organi di controllo (sindaco/revisore) non esonera automaticamente l'amministratore: eventuali omissioni degli organi di controllo possono integrare una responsabilità concorrente ma non scriminano il comportamento dell'amministratore sulla base dei fatti esposti.
- Per il reato di cui all'art. 2621 c.c. occorre la consapevolezza della falsità e il fine di conseguire un ingiusto profitto; il giudice può inferire il dolo specifico dall'entità e dalla natura macroscopica delle falsificazioni contabili, specialmente se mirano a presentare artificialmente solidità economica per ottenere credito.
- La semplice asserzione di essere stato "ingannato" da un consulente richiede elementi di prova precisi: la prova di non partecipazione alla redazione o di efficaci controlli interni può essere determinante per la difesa.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale che le censure sulla mancata motivazione circa il dolo siano fondate: la Corte valuterà l'adeguatezza e la coerenza della motivazione della Corte territoriale nel dedurre gli elementi soggettivi del reato.
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